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Sentenza — n. 34778/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded new grounds and lack of decisive relevance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34778/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the appellate court failed to address new grounds regarding the unitary conduct versus concurrent offenses and the applicability of Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower courts correctly identified the distinct nature of the offenses and the relevance of the economic damage for habitual conduct.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: The Court of Cassation does not automatically nullify an appellate judgment for omitted reasoning on new grounds if those grounds are manifestly unfounded or lack decisive relevance, allowing the court to integrate reasoning based on first and second instance judgments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds new grounds of appeal unitary conduct vs concurrent offenses Article 131 bis penal code habitual conduct exclusion integration of reasoning abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
omogeneo in luogo della condotta unitaria e, di conseguenza, escludeva l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
omogeneo in luogo della condotta unitaria e, di conseguenza, escludeva l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANCRISTIANO DONATO nato a Avellino il 11/06/1977 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE di APPELLO di POTENZA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINAC:CHIO; dato atto che si procede nelle forme di cupi all'art. 23, comrna 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Potenza. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 02/12/2022 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro emessa in data 19/02/2020, con la quale Donato Giancristiano era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile di un duplice uso fraudolento di una carta bancomat.

2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la mancanza di motivazione relativamente ai motivi nuovi di appello, presentati dall'avv. Gianluca Addesso in data 17 novembre 2022, con i quali si censurava la pronuncia di primo grado nella parte in cui affermava l'esistenza del concorso di (zA reati cd. omogeneo in luogo della condotta unitaria e, di conseguenza, escludeva l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. per la reiterazione dei delitti e, quindi, l'abitualità della condotta stessa; in ogni caso, non si era tutto conto di tutte le circostanze fattuali, non dedotte nell'atto principale, relative alle reali condizioni della persona offesa.

3. Il ricorso è manifestamente infondata alla stregua del principio di diritto, più volte ribadito dalla Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (da ultimo, sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982-01). 3.1.

Nel caso di specie, alla stregua delle argomentazioni riportate nel ricorso, con riferimento ai motivi nuovi che si assumono omessi nel ragionamento della corte territoriale, si rileva: - l'evidente inconsistenza della tesi difensiva che, senza alcun approfondimento giuridico, esclude la continuazione tra i reati„ trattandosi di due distinte condotte delittuose, realizzate con le stesse modalità, senza che rilevi la distanza temporale fra le indebite utilizzazioni a fini di profitto della carta bancomat sottratta al titolare; - l'esclusione dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. correttamente motivata da entrambi i giudici di merito, sottolineandosi la reiterazione della condotta delittuosa e l'entità del danno economico, ritenuto non irrilevante (in particolare pag. 7 della sentenza di primo grado); - la ricostruzione in fatto della vicenda, immune da censure sul piano logico, circa l'attendibilità della persona offesa e l'adeguatezza dell'istruttoria espletata ai fini del giudizio di responsabilità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della