Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34770/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34770/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 12/11/2021 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola in data 22/6/2016, dichiarando non doversi procedere nei confronti di Alessandro Lastra per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione e confermando per Giuseppe Lastra la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen, art. 129 c.p, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34770/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Giuseppe Lastra è fondato. 1.1 Invero, la sentenza impugnata non ha dato conto della posizione (di fatto o di diritto) ricoperta dall'odierno ricorrente all'interno della società Fratelli Lastra, alla quale è riferibile il rimorchio nel quale fu rinvenuta la merce di provenienza furtiva per cui si procede. Trattasi all'evidenza di un particolare fondamentale per stabilire la responsabilità dell'imputato in relazione alla ricettazione contestata, atteso che - qualora all'epoca dei fatti non avesse ricoperto alcuna funzione direttiva all'interno dell'ente, né di fatto, né di diritto, come sostiene la difesa - non potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato penale responsabilità per incidente stradale luogo del reato partecipazione al reato accusa penale infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
art. 129 c.p
2.1 Va, invero, evidenziato che - a fronte della pronuncia nei confronti del ricorrente di una sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione - il ricorso non affronta il tema della esistenza dei presupposti ex art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
In altri termini, la posizione del ricorrente andava approfondita al fine di stabilire l'eventuale sua responsabilità, con la conseguenza che non vi erano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LASTRA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 26/08/1975 LASTRA GIUSEPPE nato a CASORIA il 01/01/1943 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 12/11/2021 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola in data 22/6/2016, dichiarando non doversi procedere nei confronti di Alessandro Lastra per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione e confermando per Giuseppe Lastra la sentenza impugnata.

2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., per carenza di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di ricettazione loro ascritto. Evidenziano all'uopo che la Corte territoriale, nonostante il punto fosse stato oggetto di una specifica doglianza, non ha dato conto della posizione dei due ricorrenti all'interno della società Fratelli Lastra, che è elemento indispensabile per poterli ritenere responsabili del reato per cui si procede. I due imputati, invero, si sarebbero recati nel piazzale dove era parcheggiato l'autocarro su richiesta della titolare della società, di cui sono stretti congiunti, in quanto la stessa era in quel momento impossibilitata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Giuseppe Lastra è fondato. 1.1 Invero, la sentenza impugnata non ha dato conto della posizione (di fatto o di diritto) ricoperta dall'odierno ricorrente all'interno della società Fratelli Lastra, alla quale è riferibile il rimorchio nel quale fu rinvenuta la merce di provenienza furtiva per cui si procede. Trattasi all'evidenza di un particolare fondamentale per stabilire la responsabilità dell'imputato in relazione alla ricettazione contestata, atteso che - qualora all'epoca dei fatti non avesse ricoperto alcuna funzione direttiva all'interno dell'ente, né di fatto, né di diritto, come sostiene la difesa - non potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Sul punto, il difensore ha evidenziato che titolare della società è Caterina Lastra (figlia del ricorrente) e che suo fratello Raffaele Lastra è responsabile tecnico della società, senza alcun ruolo direttivo. In altri termini, non ricoprendo Giuseppe Lastra una posizione direttiva all'interno dell'ente, alcuna spiegazione avrebbe potuto offrire agli agenti operanti in relazione alla provenienza della merce rinvenuta, risultata essere provento di furto. Altrettanto deve dirsi con riferimento alla proprietà o quanto meno alla disponibilità in capo all'imputato del piazzale ove era parcheggiato il rimorchio con la refurtiva, atteso che anche sotto tale profilo la Corte territoriale - benché sollecitata specificamente dalla difesa - non ha offerto alcuna motivazione.

2. Il ricorso di Alessandro Lastra deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Va, invero, evidenziato che - a fronte della pronuncia nei confronti del ricorrente di una sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione - il ricorso non affronta il tema della esistenza dei presupposti ex art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'imputato, essendo invece incentrato sulla ritenuta carenza di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di ricettazione loro ascritto, senza distinguere le due posizioni in ragione del diverso esito del giudizio di appello.

Si tratta, come risulta evidente, di due diversi piani, in quanto per la pronuncia della sentenza che dichiari la prescrizione del reato è sufficiente che 2 Th dagli atti non emerga l'evidenza della prova della non colpevolezza dell'imputato. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la formula di proscioglimento nel . merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che invece richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sezione 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv. 259445 - 01).

In altri termini, in presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d'appello, al fine di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze - emergenti "ictu oculi" dagli atti - idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale. Orbene, come si accennava, il ricorso non solo non prende in considerazione siffatto profilo, ma sul punto la sentenza della Corte territoriale risulta corretta, atteso che non emergeva evidente dagli atti l'innocenza di Alessandro Lastra, tenuto conto che questi si era presentato nel piazzale, dopo l'arrivo dei verbalizzanti ed aveva loro fornito indicazioni sul carico del rimorchio e sul trasporto che doveva essere effettuato.

In altri termini, la posizione del ricorrente andava approfondita al fine di stabilire l'eventuale sua responsabilità, con la conseguenza che non vi erano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso di Alessandro Lastra segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. m. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Lastra Giuseppe con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di Lastra Alessandro, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a