Sentenza — n. 34769/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KASSE PAPE MOMAR nato in Senegal il 22/06/1976 avverso la sentenza dell'01/12/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto; lette le conclusioni del difensore, Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 34769/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto; lette le conclusioni del difensore, Avv.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KASSE PAPE MOMAR nato in Senegal il 22/06/1976 avverso la sentenza dell'01/12/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto; lette le conclusioni del difensore, Avv.
SALVATORE CENTONZE del foro di Lecce, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 01/12/2021 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi emessa in data 03/11/2014, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato appellante Kasse Pape Momar per il delitto di ricettazione di accessori di abbigliamento contraffatti, riducendo la pena a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato ex art. 474 cod. pen.
2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il Kasse, tramite il difensore di fiducia, eccependo vizi della motivazione con riferimento alla mancata pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e sulla concessione della sospensione condizionale della pena.
3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1 Premesso che risulta estraneo all'atto di appello un motivo sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'istituto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore - come nel caso di specie - alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01).
4. Presenta profili di fondatezza, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto l'imputato, nell'ambito dell'ultimo motivo di appello, aveva censurato la sentenza impugnata per l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante l'esigua gravità del fatto e la prognosi favorevole perché inesistente la pericolosità sociale; questione sulla quale la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. La lacuna motivazionale sulla sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito costituisce vizio della decisione tale da consentire, nel giudizio di legittimità, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata (sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263649-01): il delitto di ricettazione, infatti, accertato il 12 luglio 2022, risulta prescritto in data 14 gennaio 2023, alla scadenza del termine massimo di dieci anni, in considerazione altresì del periodo di sospensione di 182 giorni, dal 18 settembre 2013 al 19 marzo 2014, nel corso del giudizio di primo grado.
PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza a motivaz