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Sentenza — n. 34768/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34768/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34768/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 febbraio 202-3 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 19 aprile 2022 dal Tribunale di Termini Imerese. 1.1. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo violazioni della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado: stimato formalmente e sostanzialmente rituale la querela sporta nei confronti della imputata dalla società danneggiata dalla appropriazione oggetto di accertamento.

Regesto Legislator

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art. 337 c.p, art. 337 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34768/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 c.p.p., comma 1, dell'autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato (Sez. un., n. 26549 del 11/07/2006 Rv. 233974); autenticazione della firma che costituisce elemento necessario della querela stessa (Sez. 2, n. 52601 del 18.12.2014, RV 261631; Sez. 2, n. 38905 del 16/09/2008 Rv. 241448; Sez. 6, n. 6252 del 24/03/2000 Rv. 216314), dimodoché la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale (Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 Rv. 258224).

Parole chiave

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rappresentanza valida autorizzazione ad agire vizi procedurali trasmissione per incompetenza tipo di azione accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 337 c.p
La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 c.p.p., comma 1, dell'autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato (Sez.
art. 337 cod. proc. pen
L'art. 337 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RUVOLO Carola, nata a Palermo il 25/12/1994, avverso la sentenza emessa in data 22/2/2023 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, dott.ssa Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 febbraio 202-3 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 19 aprile 2022 dal Tribunale di Termini Imerese. 1.1. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo violazioni della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado: stimato formalmente e sostanzialmente rituale la querela sporta nei confronti della imputata dalla società danneggiata dalla appropriazione oggetto di accertamento.

2. Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato e neppure si confronta con le motivazioni spese nel merito dalla Corte di appello, che ha diffusamente argomentato in riferimento alla ritualità, formale e sostanziale della querela. 2.1. L'art. 337, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia e che la stessa, "con sottoscrizione autentica", può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 c.p.p., comma 1, dell'autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato (Sez. un., n. 26549 del 11/07/2006 Rv. 233974); autenticazione della firma che costituisce elemento necessario della querela stessa (Sez. 2, n. 52601 del 18.12.2014, RV 261631; Sez. 2, n. 38905 del 16/09/2008 Rv. 241448; Sez. 6, n. 6252 del 24/03/2000 Rv. 216314), dimodoché la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale (Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 Rv. 258224).

L'art. 337 cod. proc. pen. prevede, poi, al terzo comma che la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. Come ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale (sent. n. 115/2004), il legislatore, prevedendo che la querela, ove venga recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata della sottoscrizione autentica del querelante, ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica sull'autenticità della sottoscrizione del querelante e, quindi, sulla sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela, "possa mettersi inutilmente in movimento".2.1.

Orbene, come la Corte di appello ha avuto modo di chiarire in sentenza, l'atto sott-oscritto dal legale rapp-.te della società danneggiata, a tanto autorizzato con delibera allegata, contiene la espressione univoca della precisa volontà della condanna di Ruvolo Carla alle pene di legge. La sottoscrizione è stata autenticata nelle forme previste e poteva dunque esser presentata da chiunque fosse incaricato (Sez. 2, n. 23392 del 17/05/2007, Rv. 236758 - 01).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3.1 Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 2.2. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso induce a redigere la motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6