Cassation court annuls first-instance judgment for incorrectly applying prescription terms to a special mitigating circumstance rather than the base crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a first-instance judgment that declared the crime of receipt extinguished due to prescription based on a shortened term for a mitigating circumstance. The court held that the special mitigation under Article 648 is not an autonomous offense but a circumstance affecting the base crime's penalty. Consequently, the correct prescription period must be calculated based on the maximum penalty for the unmitigated offense, rendering the lower court's decision legally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4, cod. pen.; The special mitigating circumstance provided in the fourth paragraph of Article 648 of the Penal Code does not constitute an autonomous criminal offense but a special mitigating circumstance; therefore, for the application of prescription, the penalty established in the first paragraph of the same article must be considered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, nel processo a carico di DEL PRETE Katiuscia, nata a Frattamaggiore il 15/8/1971; avverso la sentenza del 24/1/2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, dott.ssa Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Brescia per ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello- di Brescia ricorre, ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., contro la sentenza indicata in epigrafe, che, all'esito del dibattimento, sulle concordi conclusioni delle parti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della imputata per essere i reati a lei ascritti (riqualificato quello di ricettazione nella fattispecie autonoma di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen.) estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 648, corna quarto, cod. pen.) in quanto il giudice ha erroneamente ritenuto che l'attenuante speciale di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen. fosse in realtà fattispecie autonoma di reato, così computando un termine di prescrizione più breve di quello previsto per il reato non attenuato, giacché ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze attenuanti, ancorché ad effetto speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L'imputata era tratta a giudizio per rispondere dei delitti di detenzione finalizzata al commercio di prodotti recanti marchi contraffatti e ricettazione degli stessi. Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2023 le parti chiedevano concordemente di emettere sentenza di non doversi procedere stante la intervenuta prescrizione, previa riqualificazione del fatto di ricettazione nella ipotesi lieve descritta (quale autonoma fattispecie dal comma quarto dell'art. 648 cod. pen.). Il giudice, ritenuto che ricorressero i presupposti e le condizioni indicate nell'art.129 cod. proc. pen., con la indicata sentenza disponeva in conformità, ravvisando la causa estintiva anche per il reato di ricettazione, attesa la pena edittale massima prevista per l'ipotesi (autonoma) attenuata (art. 648 comma quarto cod. pen.). Il Procuratore generale territoriale impugnava la detta sentenza ritenendola illegittima, nella parte in cui dichiara estinto il reato di ricettazione, così come qualificato.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime oggetto di massimazione si richiama Sez. 2, n. 14767 del 21/3/2017, Rv. 269492; che indica precedenti conformi fino alla lontana Sez. U., n. 9567 del 21/4/1995, Rv. 202003) in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo.2.1. La sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione della legge, va pertanto annullata sul capo oggetto di impugnazione.
3. All'accoglimento del ricorso diretto consegue l'annullamento della sentenza di primo grado impugnata, con rinvio (art. 623 cod. proc. pen.) che, ai sensi del comma 4 dell'art. 569 cod. proc. pen., va disposto in favore del giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.