Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest in suspended sentence and no violation of correlation principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the correlation between the indictment and the judgment, the assessment of minor offense status, and the suspension of sentence. The defendant argued for a change in legal characterization and generic mitigating circumstances, but the appellate court provided sufficient reasoning on the gravity of the damage and the defendant's conduct. The court ruled that the request for suspended sentence was moot because the defendant had already received it twice, rendering the appeal legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 521 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The correlation principle is not violated if the defendant could defend themselves on the factual basis of the charge; requests for suspended sentence are inadmissible if the defendant has already benefited from it multiple times.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIAZZA GIOVANNI nato a LENTINI il 25/01/1969 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla istanza di concessione della sospensione condizionale della pena e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANDREA AGOSTINI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di Piazza Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 19/09/2022, che aveva confermato la condanna a carico di Piazza per il reato di danneggiamento, "per aver deteriorato con un violento calcio, rendendola inservibile, una porta con finestra (che veniva in tal modo infranta) all'interno degli uffici della Guardia Costiera di Porto San Giorgio" (così il capo di imputazione). 1.1 Al riguardo il difensore rileva che la Corte di appello aveva affermato che "il fatto come sopra descritto deve essere sussunto nella fattispecie di cui all'ad. 635 co.2 n.1 c.p.", ma l'imputazione faceva riferimento all'ad. 635 co.1 n.1 c.p., per cui vi era stata violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen. 1.2 n difensore contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il fatto non poteva essere ritenuto di particolare tenuità e la mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.3 n difensore eccepisce l'omessa pronuncia sulla richiesta formulata in appello di sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr.
Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, Di Francesco); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, Diouf Rv. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che il fatto era descritto compiutamente. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, si deve rilevare come la Corte di appello abbia espresso congrua motivazione sul punto, evidenziando la consistenza del danno cagionato e la particolare spregiudicatezza nella condotta dell'imputato, sintomatica di assoluta noncuranza delle normali regole di convivenza civile (pag. 4 sentenza impugnata); si tratta di considerazioni di merito, sulle quali non è ammesso sindacato nella presente sede; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01). 1.3 Relativamente, infine, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, il ricorrente è carente di interesse sul punto in quanto non potrebbe comunque beneficiarne, avendone già usufruito per due volte (vedi Sez.2, n. 13494 del 05/11/1999, Gianatti, Rv. 214663).
3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C