Cassation court annuls conviction for receipt of driver's license due to lack of specific reasoning on minor circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a Mantua court conviction for receipt of a driver's license, arguing the lower court failed to properly apply the minor circumstances provision. The court held that recognizing this mitigating factor requires a comprehensive evaluation of all factual elements, not merely a statement of the legal classification. Consequently, the decision was annulled and remanded for retrial because the original judgment omitted the necessary global assessment of the crime's criminal relevance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p., co. 2; The 'minor circumstances' provision for the crime of receipt requires a global evaluation of objective and subjective elements, including the nature, value, and modality of the act, rather than a mere formal classification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in data 3/12/2019 nei confronti di : Charif Tisliti Oulaid nato in Marocco il 20 febbraio 1986 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino ha chiesto l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia impugna la sentenza del Tribunale di Mantova emessa il 26/11/2019 con la quale Charif Tsiliti è stato condannato per il delitto di ricettazione, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cpv. c.p. Deduce il ricorrente che, avuto riguardo all'oggetto della contestata ricettazione : una patente di guida, e tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, avrebbe errato nel ritenere sussistente l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Il giudice nel ritenere sussistente l'ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648 c.p., ha totalmente omesso di motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni per detta circostanza limitandosi ad affermare " l'ipotesi rientra nella fattispecie di cui al co. 2 c.p. trattandosi di fatto di particolare tenuità", La decisione del Tribunale si presta a censura alla stregua delle considerazioni di seguito indicate. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale:
Cass. 32832/2007 Rv. 237696; Cass. 33510/2010 Rv. 248119. Il giudice, quindi, al fine di stabilire se ricorra o no l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., co.2, deve valutare tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto: quelle attinenti alla qualità della res provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo. Inoltre, l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo, nè decisivo (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914;
Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Rv. 249226; Sez. 2, n. 50066 del 15/11/2013), ne consegue che non costituisce motivazione corretta sul piano logico e giuridico quella con cui, si riconosca l'attenuante in parola, omettendo la valutazione globale della vicenda. p.q.m. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso il 20 giugno 2023 Sentenz