Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34748/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and conditional sentence grounds due to prior usage and penalty severity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34748/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Francesco Pino against the Second Instance Court's confirmation of his conviction for complicity in receiving stolen goods. The defendant argued for mitigating circumstances and alternative sanctions, but the court found the appeal unfounded because the specific mitigation was denied due to the value of stolen items and his criminal record, and he had already received conditional sentences twice. Furthermore, the request for alternative penalties was rejected as the imposed sentence was too severe under the law at the time, with the court noting that future legislative changes do not retroactively alter the outcome of pending proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648, Art. 62 n. 4, Art. 709, Art. 689/1981 cod. pen.; The court may deny specific mitigating circumstances based on the value of stolen goods and the defendant's prior record, and alternative sanctions are unavailable if the primary penalty is excessively severe under current law.

Parole chiave

Generato dall'IA
complicity in receiving stolen goods conditional sentence suspension mitigating circumstances denial alternative criminal sanctions criminal record recidivism penalty severity assessment transitional provisions application oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 709 cod. pen.
Law n. 689/1981
Art. 95 delle disposizioni transitorie alla riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale
articolo 648 cod. pen
Il primo motivo di ricorso è infondato considerato che la Corte territoriale ha dato atto che l'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINO FRANCESCO nato a OLIVERI il 05/10/1972 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNA VERGA; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso il difensore dell'imputato ha presentato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Motivi della decisione Pino Francesco ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che il 29/11/2021 ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del tribunale di Messina che lo aveva condannato per concorso in ricettazione di due orologi provento di furto ai danni di Papa Vittorio e ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa Deduce il ricorrente:

1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'articolo 648 comma due e mancanza di motivazione con riguardo all'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen;

2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'articolo 709 cod. pen;

3. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena;

4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive (pena pecuniaria o libertà controllata) di cui alla legge numero 689/1981. Il primo motivo di ricorso è infondato considerato che la Corte territoriale ha dato atto che l'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod. pen. (ora quarto comma) non era concedibile in considerazione del valore dei beni e della personalità dell'imputato gravato da diversi precedenti penali. È vero che la sentenza impugnata non ha risposto con riguardo alla richiesta dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen., ma la circostanza che l'attenuante speciale di cui all'articolo 648 cod. pen.

è stata esclusa anche in ordine al valore economico dei beni ricettati ne ha impedito l'applicazione sul presupposto implicito dell'insussistenza di un danno di particolare tenuità richiesto per la concessione dell'attenuante in parola. Con il secondo motivo il ricorrente reitera analoga doglianza avanzata in sede d'appello che ha trovato risposta nell'affermazione della sussistenza del reato di ricettazione sul presupposto del rinvenimento nella disponibilità del ricorrente degli orologi provento di furto e dell'omessa indicazione dell'origine di tale detenzione.

Destituito di fondamento è anche il motivo che investe la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena considerato che, come risulta dal certificato penale e dalle stesse indicazioni del ricorrente, il Pino risulta averne già usufruito per ben due volte. Con riguardo al quarto motivo di ricorso deve osservarsi che effettivamente la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria o la libertà controllata non ha trovato risposta nella sentenza impugnata, ma deve altresì rilevarsi che il motivo era manifestamente infondata perché con riguardo alla normativa allora in vigore l'entità della pena irrogata ne impediva l'applicazione.

La normativa ha subito una modificazione a seguito delle entrate in vigore dell'articolo 71 comma 1, lett.

a) D.Lvo 10 ottobre 2022 n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex articolo 6 D.L. n. 162/2022. Nel caso in esame trova ora applicazione l'articolo 95 delle disposizioni transitorie alla riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale che con riguardo ai procedimenti pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione, all'entrata in vigore del D.Igs. n. 150/2022 (30 dicembre 2022), prevede che della questione deve essere investito il giudice dell'esecuzione. Alla luce delle considerazioni espresse il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci