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Sentenza — n. 34743/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellate court's reasoning on association crime is irrelevant after prescription extinguished the offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the appellate court's reasoning on the crime of association was raised for the first time at this level. The appellant argued the lower courts failed to properly establish the elements of an association, yet the first instance had already declared the crime extinguished by prescription. The court ruled that when a cause of extinction exists, reviewing the motivation of the judgment is prohibited to avoid unnecessary remittals.

Regesto Legislator

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Art. 152, comma 1, cod. proc. pen. 1930; In the presence of a cause of extinction of the crime, defects of motivation of the appealed judgment are not reviewable in cassation.

Parole chiave

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cause of extinction prescription of crime review of motivation cassation inadmissibility association crime remittal prohibition art 152 code of criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 152, comma 1, cod. proc. pen. 1930
art. 152 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 21 ottobre 1992 (dep. 22 febbraio 1993) n. 1653, Marino ed altri, rv. 192471
Sezioni Unite Tettamanti del 2009
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOTTI FABIO nato a NAPOLI il 20/08/1980 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente GIOVANNA VERGA; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Motivi della decisione Scotti Fabio ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che il 25/03/2022, in parziale riforma della sentenza del tribunale che lo aveva condannato per il reato di associazione per delinquere di cui al capo A), per concorso nelle truffe di cui ai capi B), C), I) e per concorso nei reati di furto aggravato di cui ai capi U), V) e Z), ha dichiarato la prescrizione con riguardo ai reati di truffa e associazione per delinquere e rideterminato la pena per i residui reati, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di associazione per delinquere, sostenendo che la sentenza impugnata non ha messo esattamente in risalto gli elementi dai quali dedurre la sussistenza di un'associazione per delinquere e non di concorso nei reati. Lamenta che la motivazione dei giudici d'appello è carente sul punto e comunque non informata ad una corretta interpretazione degli articoli 416 e 110 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che la questione, così come posta in questa sede, non era stata avanzata con i motivi d'appello dove era stata contestata la partecipazione dello Scotti alla compagine associativa e in maniera generica la sussistenza della stessa associazione, nonostante il primo giudice abbia dato conto con motivazione specifica della esistenza, indicando la presenza di tutti gli elementi richiesti (pagine 74- 75 sentenza di primo grado) senza alcun confronto argomentativo con detta decisione rispetta alla quale vi è stata da parte della Corte territoriale dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Deve aggiungersi che secondo l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, in Cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato. Merita, peraltro, di essere segnalato che il principio di diritto sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario era stato già autorevolmente affermato da Sez. Un., 21 ottobre 1992 (dep. 22 febbraio 1993) n. 1653, Marino ed altri, rv. 192471 che avevano infatti affermato come "In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dal primo comma dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930".

Detto principio è stato ribadito dalle sezioni unite Tettamanti del 2009 che hanno affermato che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile il ricorso e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25/05/2023 5--t-