Sentenza — n. 34638/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAColapietra Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 6/10/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con cui il ricorrente è stato condannato per il delitto di ricettazione. Con tre motivi deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato, alla sussistenza della ricettazione, al calcolo della pena inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLAPIETRA ALESSANDRO nato a SAN SEVERO il 22/06/1993 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Colapietra Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 6/10/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con cui il ricorrente è stato condannato per il delitto di ricettazione.
2. Con tre motivi deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato, alla sussistenza della ricettazione, al calcolo della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/06/