Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing and legal qualification errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and errors in legal qualification. The Court held that appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific statutory violations, excluding general claims of missing exculpatory grounds or non-manifest errors in legal characterization. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals against sentencing are inadmissible for violations of Article 129 unless they involve manifest errors in legal qualification that could transform the agreement into one on crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAJOR ELISABETTA nato a BELLUNO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 06/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Major Elisabetta ricorre avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pordenone che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine al reato di rapina aggravata in concorso.
2. Con un due motivi deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. ed alla qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (vedi incipit a pag. 3). 3.2. Sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Infatti, la Corte di legittimità ha affermato che tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. Sez. 6, ord. n. 3108 dell'8/1/2018, Rv. 272252 anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice del merito.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.