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Ordinanza — n. 34631/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived grounds and omitted sentencing reasoning under Art. 599 bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence that had already reduced penalties under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that complaints regarding waived grounds and the lack of reasoning on acquittal conditions fell outside the permissible scope for appeals under this specific procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen. Appeals against sentences issued under Article 599 bis are admissible only for specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent content, excluding complaints about waived grounds, omitted acquittal conditions, or sentencing determinations not constituting illegality.

Parole chiave

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Art. 599 bis procedure concordato in appello inammissibile ricorso motivi rinunciati determinazione della pena omessa motivazione Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 9 gennaio 2023, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 9 gennaio 2023, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TOTA GAETANO nato a NAPOLI il 07/04/1995 avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 9 gennaio 2023, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Di Tota Gaetano, in relazione ai reati di rapina e detenzione e porto di armi comuni da sparo; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il Consigliere Estensore Il