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Ordinanza — n. 34629/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court qualifies execution order appeal as opposition under criminal procedure code articles 667 and 676.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34629/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation qualified the cassation appeal filed against an execution order as an opposition rather than a standard appeal. The appellant argued that the lower court violated legal notification requirements and reasoning regarding seized company assets. The court ruled that such appeals against execution orders must be treated as direct oppositions to preserve procedural integrity.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against execution orders in confiscation cases must be qualified as oppositions and transmitted to the execution judge rather than declared inadmissible.

Parole chiave

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execution order appeal criminal procedure code confiscation of seized goods opposition qualification notification of third parties procedural integrity favor impugnationis restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 676 cod. proc. pen.
dall'art. 676 cod. proc. pen. che richiama, quanto alle forme del procedimento, quelle previste dall'art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
che richiama, quanto alle forme del procedimento, quelle previste dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, la parte aveva a disposizione lo strumento dell'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, prevista dagli artt.
Art. 666 cod. proc. pen.
259454 - 0), e ciò anche se il giudice dell'esecuzione - come nel caso di specie - abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (Sez.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I.
I. n. 176/2020
137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art.
dl. 30 dicembre 2021, n. 228
16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I.
I. 25 febbraio 2022, n. 15
228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
art. 676 cod. proc. pen
dall'art. 676 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
259454 - 0), e ciò anche se il giudice dell'esecuzione - come nel caso di specie - abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 3026 del 28/11/2001
Sez. Unite, n. 3026 del 28/11/2001, dep.
Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014
262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Avvocatura distrettuale dello Stato, Rv.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015
(Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.
Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022
283061 - 0; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASTA STEFANO nato a FIRENZE il 15/01/1970 avverso l'ordinanza del 10/11/2022 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Letizia Cacciari che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Firenze, adita quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Vasta Stefano, nella qualità di legale rappresentante delle società Druidale Limited e Nine Stones Società agricola Limited diretta alla restituzione dei beni sequestrati di proprietà di quelle società, in forza di provvedimenti emessi dal G.i.p. del Tribunale di Firenze (decreto di sequestro preventivo) e dalla stessa Corte d'appello di Firenze (successivo decreto di sequestro conservativo emesso sui medesimi beni).

2. Ha proposto ricorso la difesa di Vasta Stefano deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, relativamente all'omessa notifica del provvedimento di sequestro preventivo alle società ricorrenti, e vizio della motivazione per illogicità; la violazione denunciata aveva comportato una palese lesione del diritto di difesa del terzo interessato, non potendo rilevare l'esistenza della nomina fiduciaria operata dall'imputato Bronconi attesa la diversità ed autonomia delle posizioni processuali. 2.1. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione del provvedimento impugnato (meramente apparente, oltre che manifestamente illogica) quanto all'esame delle censure difensive in punto di omessa notifica del provvedimento genetico alle società ricorrenti.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.

4. Il ricorso deve essere qualificato nei termini di seguito precisati. L' ordinanza emessa dalla Corte d'apbello riguarda la materia disciplinata . dall'art. 676 cod. proc. pen. che richiama, quanto alle forme del procedimento, quelle previste dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, la parte aveva a disposizione lo strumento dell'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. (che non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta:

Sez. Unite, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577 - 01); la proposizione del ricorso in sede di legittimità impone la diversa qualificazione del mezzo di impugnazione. Trova, infatti, applicazione il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità prevalente, e che il Collegio condivide, secondo il quale «non è proponibile ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca di cose sequestrate; in tal caso, infatti, occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

Tuttavia, il ricorso per cassazione irritualmente proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma deve essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione», sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Avvocatura distrettuale dello Stato, Rv. 259454 - 0), e ciò anche se il giudice dell'esecuzione - come nel caso di specie - abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01;

Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 0; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 0).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenz