Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34627/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing and lack of statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34627/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant sought to challenge the sentencing phase of a plea bargain under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued that the lower court failed to verify the absence of acquittal grounds, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits review to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected as it did not fall within the permissible scope of challenges for plea bargain sentences.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing sentence are inadmissible if they allege a violation of law regarding the non-existence of acquittal grounds under Article 129, as such grounds are not among the statutory exceptions to the limited review scope.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing inadmissible appeal Article 448 procedural code Article 129 procedural code statutory review limits truffa in materia di credito sanzioni pecuniarie abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Piacenza del 13/10/2022, che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui agli artt.
Art. 110 cod. pen.
Art. 493-ter cod. pen.
Art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
2 -bis (in relazione all'art. 61 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Piacenza del 13/10/2022, che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv.
Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019
279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO ANDREA nato a PARMA il 08/02/1966 avverso la sentenza del 13/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Bertolino Andrea ricorre avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Piacenza del 13/10/2022, che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 493-ter e 640, comma 2, n. 2 -bis (in relazione all'art. 61 n.

5) cod. pen.

2. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,