Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing and lack of statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant sought to challenge the sentencing phase of a plea bargain under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued that the lower court failed to verify the absence of acquittal grounds, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits review to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected as it did not fall within the permissible scope of challenges for plea bargain sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing sentence are inadmissible if they allege a violation of law regarding the non-existence of acquittal grounds under Article 129, as such grounds are not among the statutory exceptions to the limited review scope.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO ANDREA nato a PARMA il 08/02/1966 avverso la sentenza del 13/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Bertolino Andrea ricorre avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Piacenza del 13/10/2022, che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 493-ter e 640, comma 2, n. 2 -bis (in relazione all'art. 61 n.
5) cod. pen.
2. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,