Cassation Court dismisses appeals against a sentence for theft and receipt as inadmissible under procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a Ravenna Tribunal sentence inadmissible. The lower court applied Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, finding the complaints regarding omitted reasoning fell outside the specific grounds for appeal allowed by law. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of application of penalty must be lodged within the specific time limits and grounds prescribed by law; complaints regarding the lack of reasoning on non-constitutive grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PREKOLLUKA VALDET nato il 05/02/1999 SPANDA HAZIR nato il 03/06/1998 avverso la sentenza del 06/04/2022 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza in data 6 aprile 2022, applicava nei confronti di PREKOLLUKA VALDET e SPAHIJA HAZIR la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato e ricettazione in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il comune motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per la declaratoria di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (non costituente motivo ammissibile di ricorso:
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0), risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il Consigl• 9 e Estensore Il Presi