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Sentenza — n. 34618/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific proof resistance analysis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it was both generic and unfounded. The appellant argued procedural nullities regarding citation notification and witness testimony acquisition, but the court found the notification valid and the second argument lacked specific details on which testimonies were affected. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Artt. 493, comma 3, 500, comma 1, 2 e 7, cod. proc. pen.: An appeal claiming procedural nullity or inadmissibility of evidence must be specific; generic complaints without detailing the impact on the 'proof resistance' test render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity proof resistance inadmissible appeal generic grounds witness testimony citation notification criminal procedure tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. attesa l'omessa notifica del decreto di citazione in grado di appello all'imputato.
Art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 500, comma 1, 2 e 7, cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I.
Art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228
176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep.
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014
262011 - 0; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARINO GIROLAMO nato a TARANTO il 03/10/1972 avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 17 settembre 2020 nei confronti di Guarino Girolamo, in ordine ai delitti di furto aggravato e tentata estorsione.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. attesa l'omessa notifica del decreto di citazione in grado di appello all'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 493, comma 3, 500, comma 1, 2 e 7, cod. proc. pen., non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti per l'acquisizione nel giudizio di primo grado delle dichiarazioni predibattimentali rese dai testimoni indicati dalla parte pubblica.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, oltre che manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato; dal fascicolo procesSuale risulta che il decreto di citazione in giudizio in grado di appello per l'udienza del 10 giugno 2002 è stato notificato, presso il domicilio dichiarato dall'imputato, in data 6 aprile 2022 mediante consegna al fratello convivente dell'imputato. 1.2. Il secondo motivo è formulato in modo del tutto generico, senza specificazione alcuna delle dichiarazioni che si assumono acquisite in violazione dei divieti di utilizzabilità (posto che dal verbale di udienza del 18 settembre 2915 davanti al Tribunale in primo grado risulta che la difesa dell'imputato aveva prestato il consenso all'acquisizione ed utilizzazione della denuncia presentata dalla persona offesa e del verbale di individuazione fotografica), oltre che in assenza di alcuna verifica, attraverso la c.d. prova di resistenza, della decisività delle fonti di prova che vengono indicate come inutilizzabili.

E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01;

Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 0; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 0).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell