Cassation annuls appeal sentence due to statute of limitations expiring before the second-instance judgment was delivered.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the criminal offense had expired under the statute of limitations before the appeal decision was rendered. The defendant argued for various procedural nullities and legal errors, but the Public Prosecutor also concluded that the crime was extinguished by prescription. The court ruled that the emergency suspension of procedural time limits did not apply to the period between the appeal filing and the citation for the second instance, confirming the limitation period expired in December 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 165-bis c.p.p.: The statute of limitations for a crime expires before the second-instance judgment if the emergency suspension of procedural time limits does not apply to the interim period between the appeal filing and the citation for the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARILE RAFFAELE nato a NAPOLI il 15/03/1981 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
1. Barile Raffaele avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20/12/2021, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Bologna che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva semplice. I motivi oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Al riguardo, la difesa del ricorrente, preliminarmente deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello.
Con sei motivi lamenta, poi: 1.1. nullità della sentenza impugnata stante il mancato rispetto dei termini di comparizione stabiliti a favore dell'imputato e del difensore; 1.2. nullità della sentenza per omessa indicazione nel decreto di citazione per l'appello degli estremi del provvedimento impugnato; 1.3. errata qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 640-ter cod. pen.; 1.4. remissione della querela ed estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen.; 1.5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove; 1.6. errato trattamento sanzionatorio e contraddittorietà della motivazione; mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli, con requisitoria del 24/03/2023, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso si rivela l'eccezione preliminare di prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata, in assenza di una situazione che renda evidente il proscioglimento nel merito (sulla possibilità per l'imputato di dedurre col ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di condanna emessa in appello la violazione di legge consistente nella omessa / immediata dichiarazione della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia dell'impugnata sentenza, pur se non dedotta nei precedenti gradi di giudizio, v.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).Il reato, infatti, risulta consumato il 3 e 4 giugno 2014; il termine massimo di prescrizione è di anni sette e mesi sei, maturato il 3 e 4 dicembre 2021, prima della sentenza impugnata (deliberata il 20/12/2021) e a nulla valendo la sospensione COVID, calcolata invece dalla Corte d'appello nella scheda ex art. 165-bis cod. proc. pen. La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello - Sez. 5, 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431 - 01;
Sez. 4, n. 13808 del 15/03/2023, Saliani, non mass.; Sez. 3, n. 3254 del 2/12/2022, dep. 2023, Sun, non mass.; Sez. 2, n. 47371 del 13/10/2022, Di Crescenzo, non mass.). Nel caso in esame, sia la sentenza di primo grado che l'atto di appello risultano essere stati depositati prima della disciplina emergenziale (la sentenza è stata deliberata il 16/04/2018 e depositata il 20/04/2018; l'impugnazione è del 29/05/2018); il giudizio di appello, invece, si è svolto successivamente (la citazione è del novembre 2021 per l'udienza del 20/12/2021). Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.