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Sentenza — n. 34407/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against property seizure as inadmissible due to improper legal grounds and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34407/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Kevin Milenkovic and Michel Velardi inadmissible regarding the property seizure order. The applicants argued the lower court lacked sufficient motivation for the measure, but the Court ruled that manifest illogic and contradiction must be raised under specific procedural articles rather than as violations of law. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were ordered to pay court costs and a fine for their procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; In appeals against real security measures, a violation of law claim is limited to absolute lack of motivation or apparent motivation, excluding manifest illogic or contradiction which require separate procedural grounds.

Parole chiave

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property seizure appeal violation of law claim lack of motivation procedural fault fine real security measures Cassation inadmissibility procedural reasoning beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come convertito.
Art. 324 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).
Art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso congiunto comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso congiunto comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini
226710; conforme, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MILENKOVIC KEVIN nato a MILANO il 22/12/2000 VELARDI MICHEL nato a TORINO il 22/12/1998 avverso l'ordinanza emessa in data 06/04/2023 dal TRIBUNALE di RIETI - sezione misure cautelari reali. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come convertito. Udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Kevin Milenkovic e Michel Velardi ricorrono congiuntamente contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Rieti, adito ex art.324 cod. proc. pen., ha confermato, in relazione ai reati di ricettazione e tentata truffa, il sequestro probatorio dei plurimi beni indicati a f. 1 del provvedimento impugnato, lamentando difetto di motivazione in ordine ai presupposti dell'impugnata misura cautelare reale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

1. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; conforme, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa). 1.1. Ciò premesso, il Tribunale ha incensurabilmente posto a fondamento della contestata statuizione (pagg. 3 dell'ordinanza impugnata), con motivazione presente e non meramente apparente, la necessità, in ordine a beni costituenti corpo dei reati ipotizzati, di verificare genuinità, provenienza e destinazione, nonché titoli di detenzione, tenuto anche conto del fatto che la disponibilità di quanto in sequestro non risulta congruamente giustificata dagli imputati; detto in breve, si vuol consentire l'espletamento di una ordinaria attività d'indagine, che, in difetto del sequestro, non sarebbe consentita. 2, 2.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso congiunto comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi per ciascuno, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motiva