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Sentenza — n. 34406/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal verdict due to statute of limitations extinction after public prosecutor failed to appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's verdict without remittal because the crime had expired due to the statute of limitations. Although the defendant argued for procedural errors and a lighter sentence, the Court found the public prosecutor's failure to appeal the first-instance judgment meant the penalty increased from one month to two months of imprisonment. Consequently, the Court declared the crime extinguished by prescription, absorbing all other grievances raised by the defense.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161, 415-bis c.p.p.; Art. 648, 61, 129 c.p.; Art. 157, 161, 415-bis c.p.p.; Art. 648, 61, 129 c.p.: When the public prosecutor does not appeal a first-instance conviction, the appellate court cannot impose a heavier penalty, and if the resulting sentence exceeds the limitation period, the crime is extinguished by prescription.

Parole chiave

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statute of limitations prescription extinction reformatio in peius public prosecutor appeal criminal procedure nullity diritti della difesa ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo indegnità del diritto d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
In particolare: - la notifica del decreto introduttivo del giudizio di appello sarebbe stata erroneamente effettuata nei confronti dell'imputato mediante notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8, e 161, comma 4, cod.
Art. 161 c.p.p.
Art. 415-bis c.p.p.
Art. 648 c.p.
Il secondo motivo è all'evidenza fondato: la Corte di appello ha condannato l'imputato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 61 c.p.
pen., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n.
Art. 129 c.p.p.
Gli elementi valorizzati a fondamento dell'affermazione di responsabilità dai giudici del merito non consentono il proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole, ex art. 129 cod.
art. 648 cod. pen
Il secondo motivo è all'evidenza fondato: la Corte di appello ha condannato l'imputato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art.
art. 712 cod. pen
prucs pen., determinazione della pena in violazione del divieto di reformatio in peius, mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., mancata conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria e mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., mancata conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria e mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIAGNE ASSANE nato a Dakar il 17/07/1968 avverso la sentenza emessa in data 29/11/2022 dalla CORTE di APPELLO di SALERNO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione; udito, per l'imputato ricorrente, l'Avv. FRANCESCO ANELLI, sostituto processuale del difensore di fiducia, che si è associato alle conclusioni della parte pubblica

RITENUTO IN FATTO

1. Diagne Assane, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 11 febbraio 2022, dal Tribunale di Salerno, lo ha condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. It munente, con unico, prornisCuò, mtiv c imptignamoné, lamenta violazione degli artt. 157, 161 e 415-i cd. prucs pen., determinazione della pena in violazione del divieto di reformatio in peius, mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., mancata conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria e mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

In particolare: - la notifica del decreto introduttivo del giudizio di appello sarebbe stata erroneamente effettuata nei confronti dell'imputato mediante notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8, e 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previo tentativo di notifica al domicilio eletto dal ricorrente; l'accesso presso il domicilio eletto è stato effettuato solo in data 9 agosto 2022 e, quindi, in data successiva a quella in cui è stato notificato l'atto al difensore (4 agosto 2022), e sarebbe erronea la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con il quale è stata eccepita la mancata notifica all'imputato dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio a seguito di specifica istanza della parte nei termini previsti dall'art. 415-bis cod. proc. pen. con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio; - la Corte territoriale, in violazione del divieto di reformatio in pejus, avrebbe condannato l'imputato ad una pena superiore a quella determinata dal primo giudice, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero; - vi sarebbe assoluta carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata era stata chiesta la qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen.; - il percorso argomentativo con la quale la Corte di merito ha rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva sarebbe del tutto apparente, in quanto i giudici di appello avrebbero affermato, in modo del tutto apodittico, che l'imputato sarebbe disoccupato e privo di redditi, circostanze non desumibili dalle risultanze processuali; - la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto immotivata e, quindi inammissibile la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., senza tenere conto di quanto affermato dalla difesa in ordine all'irrilevanza del danno cagionato, all'esiguità del valore economico dei beni in sequestro ed al modesto numero di capi rinvenuti in rapporto ai fatturati delle case produttrici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il secondo motivo è all'evidenza fondato: la Corte di appello ha condannato l'imputato alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., in difetto di appello della parte pubblica, incredibilmente senza considerare che il Tribunale lo aveva condannato (per reato anche aggravato) alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa. Ciò comporta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, nelle more maturata a partire dal febbraio del 2023, pur computando i periodi di sospensione intervenuti, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza, in difettpdi rituale dichiarazione di rinuncia. Gli elementi valorizzati a fondamento dell'affermazione di responsabilità dai giudici del merito non consentono il proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole, ex art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza con motivazione semplif