Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unsupported grounds regarding sentencing and conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Caterina Bitto's cassation appeal inadmissible for being manifestly unfounded, generic, and not permitted by law. Bitto argued that the appellate court's sentencing and conviction for money laundering were legally flawed and lacked proper motivation. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitions of those already dismissed at the appellate level and failed to cite specific violated statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, generic, or not permitted, particularly when they merely repeat arguments already rejected in the second instance without engaging with the appellate court's reasoned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BITTO CATERINA nata a Messina il 29/12/1982 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. Giorgio ITALIANO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 04/11/2022 la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Patti del 13/01/2021, appellata da Bitto Caterina, ritenendo la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Gip del Tribunale di Messina del 18/09/2012 e della Corte di appello di Messina del 16/07/2021 e, dopo aver concesso le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena il delitto alla stessa ascritto al capo a) della rubrica e per quelli giudicati con le sentenze richiamate nella misura complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 1700 di multa, con revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal Gip del Tribunale di Messina con sentenza del 18/09/2012 .
2. Bitto Caterina ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Nullità della sentenza, violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis cod. proc. pen.; la richiesta congiunta di concordato è stata illegittimamente respinta. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 648-bis cod. pen. e art. 546 cod. proc. pen.; la motivazione è omessa e verosimilmente illogica, non è stato provato né l'elemento soggettivo, né l'elemento oggettivo del delitto di riciclaggio. 2.3.
Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nel non aver riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 648 cod. pen.; la ricorrente ha semplicemente ricevuto una cosa proveniente da reato, essendole stata consegnata la vettura dal compagno al fine di rivenderla al Sig. Iannello. 2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico nella sua articolazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521- 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01), attesa la mancata evocazione della norma asseritamente violata e tenuto conto dell'esito del giudizio di appello nell'ambito del quale tutti i motivi proposti e la richiesta di concordato introdotta dalla ricorrente venivano disattesi, nell'impossibilità di riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 648 cod. pen., con applicazione della pena in continuazione come richiesto con i motivi nuovi (pag. 4 e seg.). 3.2.
Il secondo motivo di ricorso non è consentito, atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). In sostanza la ricorrente ha semplicemente tentato di introdurre una lettura del merito non consentita in questa sede, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello non censurabile in questa sede. 3.3.
Anche il terzo motivo di ricorso è del tutto reiterativo e non si confronta con l'ampia decisione della Corte di appello che ha ricostruito, con motivazione logica e persuasiva, la condotta imputata alla ricorrente, che si limita a reiterare in questa sede argomentazioni ampiamente disattese, quanto all'ostacolo all'identificazione (pag. 4). 3.4. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La ricorrente si è limitata a contestare genericamente la dosimetria della bene e la misura della concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte di una articolata motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 5), tenuto conto delle diverse condanne riportate dalla ricorrente e del suo coinvolgimento in diverse condotte di reato contro il patrimonio.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa