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Sentenza — n. 33953/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court verdict acquitting defendant of professional misconduct due to insufficient evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33953/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's decision without remittal, ordering the acquittal of Alberto Longo. Longo argued the lower court failed to properly evaluate witness testimony and ignored the Cassation's mandate to identify specific concourse actions beyond a 'guarantee position.' The court ruled that the appeal judgment relied on the excluded 'guarantee position' theory without concrete evidence of Longo's active conduct, thus violating the rescissory mandate.

Regesto Legislator

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Art. 627 cod. proc. pen.; Art. 348 cod. pen.; Art. 110 cod. pen.: A judgment annulling a lower court decision for insufficient evidence requires the appellate court to strictly adhere to the rescissory mandate, specifically avoiding reliance on theories like 'guarantee position' that were previously excluded and failing to identify concrete concourse conduct.

Parole chiave

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rescissory mandate guarantee position insufficient evidence professional misconduct concourse of crime witness testimony acquittal without remittal violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 627 cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen., 348 cod.
Art. 348 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
violazione di legge (art. 110 cod. pen., art.
art. 627 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen., 348 cod.
art. 110 cod. pen
violazione di legge (art. 110 cod. pen., art.
art. 348 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LONGO ALBERTO GIORGIO nato a MILANO il 02/09/1968 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore, Avv. VITALE ANTONELLA, in difesa di LONGO ALBERTO GIORGIO, dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, decidendo in seguito l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di concorso nell'esercizio di professione abusiva. Si contestava ad Alberto Longo, responsabile dello "Studio medico dentistico dottori Longo" di avere consentito all'odontotecnico Pietro Valli di svolgere abusivamente l'attività di odontoiatra.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen., 348 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe rispettato il mandato rescindente in quanto avrebbe posto a fondamento della conferma di responsabilità le dichiarazioni della teste Mirella Maifreda, paziente dello studio, nonostante questa avesse riferito che Valli, alla presenza del ricorrente, aveva svolto solo mansioni da odontotecnico e non da odontoiatra; anche con riguardo alla analisi delle dichiarazioni di Galina Buganiuk, anch'essa paziente dello studio, la motivazione sarebbe carente in quanto la Corte dia appello non avrebbe adempiuto al mandato rescindente che imponeva una accurata valutazione della testimonianza; 2.2. violazione di legge (art. 110 cod. pen., art. 348 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla dimostrazione del concorso del ricorrente nel reato contestato: nonostante la Cassazione avesse espressamente escluso la rilevanza della posizione "di garanzia" di Aberto Longo, la Corte di merito non avrebbe indicato le concrete azioni concorsuali dallo stesso poste in essere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1. La Cassazione, nella decisione di annullamento con rinvio, aveva imposto al giudice della rescissione la valutazione degli specifici motivi di appello rivolti nei confronti della capacità dimostrativa delle testimonianze di Mirella Maifreda e di Buganiuk Galina, al fine di verificare quale fosse il concreto comportamento concorsuale posto in essere da Alberto Longo. La Cassazione aveva anche escluso che il concorso potesse essere provato facendo riferimento ad una posizione di garanzia, essendo invece necessario l'accertamento di una condotta che "consenta o agevoli" lo svolgimento dell'attività professionale da parte della persona non autorizzata.

Nonostante tale preciso mandato, la Corte d'appello offriva una motivazione carente, ed effettuava una insufficiente valutazione della capacità dimostrativa delle testimonianze delle quali era stato chiesto l'approfondimento, senza il richiesto confronto con i motivt .di 2 )7) appello. La Corte di merito ribadiva che l'odontotecnico Valli aveva certamente svolto la funzione non autorizzata di odontoiatra e che tale condotta era stata consentita dai medici de o s dello oio ovverp Ol_direttore sanitario Francesco Longo e dal figlio, odierno L le afferrità-Pone risulta, tuttavia, sfornita di base probatoria in quanto veniva giustificata solo sulla base del fatto che il ricorrente era socio dello studio, usufruiva della sua organizzazione e si avvaleva del medesimo personale, il che - secondo la Corte territoriale - dimostrerebbe che lo stesso si era ripetutamente avvalso delle prestazioni non autorizzate dì Valli.

Dunque la base probatoria del riconoscimento del concorso è stata riconosciuta proprio nella "posizione di garanzia" la cui idoneità dimostrativa era stata espressamente esclusa dalla Cassazione nella sentenza di annullamento. Il mandato rescindente risulta pertanto non adempiuto sia perché non è stata approfondita la capacità dimostrativa delle testimonianze di Mirella Maifreda e Galina Buganiuk, sia perché non è stata identificata la condotta concorsuale, rinvenuta ancora una volta nella posizione che il ricorrente ricopriva presso lo studio, nonostante il rilievo probatorio di tale ipotetica "posizione di garanzia" fosse stato espressamente escluso dalla Cassazione.

Poiché lo scrutinio effettuato dai giudici di merito non ha consentito di rivelare alcuna attività concorsuale, al punto che la motivazione offerta risulta scarna ed insufficiente per la conferma dell'accertamento di responsabilità, il collegio ritiene che non vi siano spazi per ulteriori approfondimenti e che debba prendersi atto della insufficienza delle prove raccolte. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché Alberto Longo non ha commesso il reato contestato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato va assolto per non avere commesso il fatto. Così de