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Sentenza — n. 33669/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses extradition appeal as double criminality threshold for tax evasion was clearly met.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly established that the tax evasion charges met the double criminality requirement. The appellant argued that the US documents failed to prove the Italian statutory threshold for criminal liability was exceeded. The court rejected this, confirming that the evaded taxes clearly surpassed the 50,000 euro limit required for Italian prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 2 del Trattato bilaterale di estradizione Italia-Stati Uniti; Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000: The requirement of double criminality is satisfied if the foreign conduct corresponds to a punishable offense in the requesting state and meets the domestic threshold for criminal liability, without requiring exact normative correspondence.

Parole chiave

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extradition procedure double criminality requirement tax evasion threshold Italian-US treaty penal liability limit inadmissible appeal fiscal offenses elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 del Trattato bilaterale di estradizione fra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GATTA LUCIA ANDREA nato il 08/04/1967 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl.
Art. 5 del d. Lgs. n. 74 del 2000
Diversamente, per le violazioni contestate ai capi 8),9), e 10), corrispondenti alla fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 5 del d.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 346 del 27/10/2022, Gatta
25, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento dellla fattispecie, ma solo l'applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (Sez. 6, n. 346 del 27/10/2022, Gatta, Rv.
Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci
Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GATTA LUCIA ANDREA nato il 08/04/1967 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Lucia Andrea Gatta è destinataria di una richiesta di estradizione proveniente dagli Stati Uniti fondata sul mandato d'arresto emesso il 9 febbraio 2021 dal Tribunale distrettuale per il distretto meridionale della Florida in quanto rinviata giudizio per reati fiscali. Con una prima sentenza la Corte d'appello di Bologna accoglieva la richiesta in relazione ai capi d'accusa 4),5),6),7),8),9),10),11)e 12); rigettava l'istanza per i capi 1), 2), e 3). La Corte di Cassazione annullava tale decisione limitatamente a tutti i capi di imputazione - con esclusione del capo 12) - affinché la Corte d'appello di Bologna valutasse nuovamente la sussistenza del requisito della "doppia incriminabilità", ritenendo che doveva essere valutata la riconoscibilità e condivisibilità della pretesa punitiva dello Stato richiedente.

Non essendoci alcuna statuizione in ordine al capo 12) lo stesso non veniva esaminato dalla Corte d'appello, che riteneva che, su tale capo, la sentenza di estradizione fosse già stata emessa. La Corte d'appello rivalutava, invece, il requisito della doppia incriminabilità per le restanti imputazioni e riteneva che le condotte in relazione alle quali era stata richiesta l'estradizione corrispondessero ai reati previsti dagli articoli 4 e 5 del d. Lgs. n 74 del 2000. Con riferimento ai capi 4),5),6), e 7) La Corte non riconosceva la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità, in quanto dagli atti trasmessi dagli Stati Uniti non emergeva il superamento della soglia di punibilità previste dall'art. 4 del d.

Lgs. n 74 cui le condotte contestate erano riconducibili. Diversamente, per le violazioni contestate ai capi 8),9), e 10), corrispondenti alla fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi prevista dall'art. 5 del d. Lgs. n 74 del 2000, il requisito della doppia incriminabilità veniva ritenuto sussistente: tenuto conto che il limite di "imposta evasa" per il riconoscimento della punibilità in Italia era di soli 50.000 euro pari a 5:3.628,50 dollari, sicché per i dati che emergevano dalla richiesta di estradizione, tale soglia era stata superata.

L'estradizione veniva dunque concessa per i capi 8),9), e 10).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello non sarebbero stati indicati i quantitativi di imposta evasa, ma 'solo i limiti previsti dall'ordinamento statunitense per attivare l'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali; pertanto, mancherebbe la prova del superamento delle soglie di punibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto la doglianza proposta è manifestamente infondata. 1.1. La Cassazione, decidendo l'annullamento della prima sentenza emessa dalla Corte di appello, ha riaffermato un principio di diritto, invero consolidato, e cioè che il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. II del Trattato bil13terale di estradizione fra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, come modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento dellla fattispecie, ma solo l'applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (Sez. 6, n. 346 del 27/10/2022, Gatta, Rv. 284105 - 01;

Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260432). 1.2. Nel caso in esame, la Corte di appello, nel pieno rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, rilevava che le omesse dichiarazioni descritte ai capi 8), 9) e 10) per le quali si chiedeva l'estradizione superavano la soglia di punibilità prevista dall'art. 5 D.I.gs n. 74 del 2000, in quanto l'imposta evasa era superiore ai 50.000 euro. Si tratta di una valutazione che trova conferma anche nelle tabelle allegate dal ricorrente, che indicano con chiarezza che per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'imposta evasa da Lucia Gatta era superiore alla soglia italiana di punibilità, sicché le omissioni contestate soddisfacevano il requisito della doppia incriminabilità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso i