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Ordinanza — n. 33668/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals by defendants for lack of standing to file personal cassation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33668/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared two appeals by defendants inadmissible, ruling they lacked the legal standing to file personal cassation requests under the amended procedural code. The defendants argued that excluding personal filing violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights. The court rejected these claims, affirming that the legislative discretion to require technical representation does not limit the defendants' defensive capabilities.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017: The exclusion of the personal filing of cassation appeals by the accused is not unconstitutional, as requiring technical representation does not impair the exercise of defensive rights.

Parole chiave

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cassation appeal standing personal filing prohibition technical representation requirement constitutional complaint inadmissibility procedural code amendment eccesso di legittima difesa libertà di disporre di se stessi diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il collegio condivide quanto già affermato dalla Cassazione secondo cui è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
si proponeva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari di Torino applicava ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
si proponeva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
3.1 ricorsi sono inammissibili in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen nella formulazione introdotta con la legge n.
art. 616 cod. proc. pen
• 4.Alla dichiarata inammissibilità deLricorst consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dehricorrenttal pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAGTIB MOHAMMED nato il 28/03/2000 TCHEFFIR HAMZA nato il 18/09/2003 avverso la sentenza del 14/04/2023 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Torino applicava ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di tentata rapina, lesioni, porto ingiustificato di arma e furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza gli imputati proponevano, personalmente, due ricorsi distinti, ma omogenei nel contenuto attraverso i quali: 2.1. si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità 2.2. si proponeva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, della Carta fondamentale, allegando che l'esclusione della possibilità dì presentare ricorso personalmente fosse contraria ai diritti garantiti all'imputato dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione Edu. 3.1 ricorsi sono inammissibili in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Il collegio condivide quanto già affermato dalla Cassazione secondo cui è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). • 4.Alla dichiarata inammissibilità deLricorst consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dehricorrenttal pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 18 luglio 202