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Ordinanza — n. 33667/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as grounds do not fit statutory exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33667/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised did not fall within the statutory exceptions for challenging plea bargain sentences. The appellant argued the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but this argument was rejected. The court ruled that post-2017 reforms strictly limit appeals against plea agreements to specific issues like legal qualification or penalty legality, excluding general errors in fact-finding or missed acquittal possibilities.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale: Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo per motivi specifici, escludendo la mancata valutazione di elementi per il proscioglimento.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility Article 448 reform acquittal conditions procedural exhaustion porto abusivo di armi impunità infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Taranto ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 606, comma 1, lett. 6) ed e) cod. proc. pen.
del Tribunale di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Ippazio Leone, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
avrebbe omesso di valutare la sussistenza di elementi che avrebbero consentito di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Taranto ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
avrebbe omesso di valutare la sussistenza di elementi che avrebbero consentito di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE IPPAZIO, nato a Taranto il 20/03/1975 avverso la sentenza del 03/04/2023 del G.i.p. del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 03/04/2023, il G.i.p. del Tribunale di Taranto ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ippazio Leone la pena di due anni di reclusione ed C 800,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione di un'arma clandestina (pistola e relative cartucce) e di detenzione della stessa arma.

2. Avverso l'indicata sentenza 03/04/2023 del G.i.p. del Tribunale di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Ippazio Leone, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

6) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'ari:. 444, comma 2, dello stesso codice, che il predetto G.i.p. avrebbe omesso di valutare la sussistenza di elementi che avrebbero consentito di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale sono dedotti i vizi di violazione di legge e motivazionale per la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc, pen., non rientra tra i predetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (tra le tantissime:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle