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Ordinanza — n. 33664/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33664/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33664/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Genova, cori sentenza del 26 gennaio 2023, depositata il 6 febbraio 2023, parzialmente riformando la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 6 maggio 2022 nei confronti di Soufian Aoufour per il delitto di rapina, su concorde richiesta delle parti, ha ridotto la pena ad un anno e otto mesi di reclusione ed euro 360 di multa e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33664/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina riduzione della pena remissione della pena pene condizionali adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di AOUFOUR SOUFIAN C.U.I. 059VYYS nato il 21/09/1993 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZ1; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genova, cori sentenza del 26 gennaio 2023, depositata il 6 febbraio 2023, parzialmente riformando la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 6 maggio 2022 nei confronti di Soufian Aoufour per il delitto di rapina, su concorde richiesta delle parti, ha ridotto la pena ad un anno e otto mesi di reclusione ed euro 360 di multa e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato.

2. Ricorre per cassazione Soufian Aoufoun, a mezzo del difensore, proponendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena (come detto, concordata tra le parti) e l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità.

3. Il ricorso è inammissibile. In tema di concordato in appello, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969) e alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.