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Ordinanza — n. 33660/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged sentencing motivation rather than legal illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33660/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the sentencing motivation rather than the legality of the penalty itself. The defense argued the trial court failed to verify the sentence's alignment with Article 27 of the Constitution, but the prosecution and defendant had previously agreed on the terms. The court ruled that under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, appeals are limited to specific grounds like legal qualification or penalty illegality, excluding defects in motivation regarding agreed sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are admissible only for specific grounds such as the legality of the penalty, excluding challenges to the motivation of the sentencing decision when the parties have concurred on the terms.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing motivation concurrence of parties Article 448 criminal procedure legal qualification defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena pena statutaria

Disposizioni normative citate

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Art. 27, comma 3, della Costituzione
2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, deducendo l'illegalità della pena per essersi il giudicante limitato a valutare la congruità della stessa senza verificarne la rispondenza alle finalità rieducative dell'art. 27, comma 3, della Costituzione.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
art. 129 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da GUARRO GAETANO n. a Torre Annunziata il 15/9/1961 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 27/10/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Torre Annunziata, su concorde richiesta delle parti, applicava a Guarro Gaetano la pena di anni due,mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai delitti di associazione per delinquere e più episodi di ricettazione. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, deducendo l'illegalità della pena per essersi il giudicante limitato a valutare la congruità della stessa senza verificarne la rispondenza alle finalità rieducative dell'art. 27, comma 3, della Costituzione.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Nella specie il ricorrente, nonostante l'enunciazione in rubrica, non prospetta profili di illegalità della pena ma lamenta vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione, pattiziamente concordata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidie