Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to confront lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide specific arguments to refute the lower court's established reasoning. The appellant merely cited police reports without addressing the substantive points regarding the continuity of the crime and the validity of the detention measures. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for specific argumentation and lack of confrontation with the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to confront the specific arguments of the contested decision, resulting in a defect of aspecificity.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LA PICCIRELLA GIUSEPPE VINCENZO nato a SAN SEVERO il 16/02/1958 avverso l'ordinanza del 27/03/2023 del TRIB. LIBERTÀ di BAR] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZE; sentite le richieste del PG VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Giuseppe Vincenzo La Piccirella, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia, che aveva rigettato l'istanza dell'indagato volta a sollecitare la declaratoria di inefficacia per decorrenza dei termini della misura della custodia in carcere a lui applicata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Vincenzo La Piccirella, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di ricorso, che qui si riassume nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, la difesa lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 297, comma 3, e 303 cod. proc. pen., poiché la decorrenza dei termini in relazione alla misura disposta il 22 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari di Bari nel procedimento n. 10237/2015 NR (eseguita il 6 giugno 2019), in relazione al delitto di organizzazione e promozione di associazione armata di tipo mafioso e di numerosi reati satellite (tra cui un duplice omicidio pluriaggravato), dovrebbe essere computata a partire dalla precedente emissione dell'ordinanza cautelare del medesimo Gip barese in data 29 novembre 2017, nell'ambito del diverso procedimento 12561/2017 NR per il delitto ch tentata estorsione, aggravata dalla cosiddetta agevolazione mafiosa.
Peraltro, a seguito di tale ordinanza, il ricorrente si trova in stato di detenzione dal novembre 2017, così interrompendo la permanenza del reato. Secondo il ricorrente, essendo indubitabile la connessione soggettiva e oggettiva tra le vicende processuali oggetto delle due ordinanze cautelari, già prima del 29 novembre 2017, la Direzione distrettuale antimafia aveva piena contezza di tutti gli elementi necessari a enunciare l'ipotesi criminosa in contestazione e a formulare le conseguenti richieste cautelari. Il novum idoneo a giustificare una seconda misura non potrebbe essere individuato nelle informative del 3 ottobre 2018 e del 7 maggio 2019, pur successive alla prima ordinanza.
Una corretta lettura dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., coerente con gli arresti della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in presenza di più ordinanze dispositive della custodia in carcere per fatti diversi ma teleologicamente connessi o legati dal vincolo ex art.81 cod. pen., commessi anteriormente all'emanazione del primo provvedimento restrittivo, imporrebbe dunque la retrodatazione dei termini di custodia cautelare. Non osterebbe a questa conclusione neppure il giudicato cautelare individuato sul punto dal Tribunale del riesame, inidoneo, secondo il ricorrente, ad incidere sulla disciplina delle cosiddette contestazioni a catena.
3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
1. Il Tribunale del riesame ha correttamente argomentato in merito alla infondatezza dell'assunto difensivo sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare. Muovendo dal giudicato cautelare consolidatosi sul punto, i giudici pugliesi non hanno in primo luogo riscontrato ex actis novità rispetto alle originarie prospettazioni, previo corretto inquadramento della vicenda processuale, relativa a ordinanze emesse per fatti diversi in procedimenti diversi. In particolare, a fronte della genericità dei rilievi della difesa, è stata esclusa la "desumibilità dagli atti" e la "anteriorità dei fatti".
In primo luogo, il ricorrente risulta inottemperante all'onere su di lui incombente, essendosi limitato ad affermare che «i fatti e le circostanze informanti l'ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento penale erano già noti alla direzione distrettuale antimafia in epoca precedente al giorno 29/11/2017 [...] di tanto vi è testimonianza nelle dichiarazioni del teste sovrintendente Mancini allorquando durante il suo controesame ammetteva che il La Piccirella fosse già oggetto di attenzione ad opera del commissariato di San Severo per estorsione a imprenditori; senza considerare le produzioni documentali da parte del pm inerenti le sentenze passate in giudicato per i fatti contestuali a quelli per cui è stata sentenza da parte di Questo Tribunale».
Non sono stati quindi indicati, secondo i giudici del merito cautelare, quali fossero gli specifici elementi da cui poter desumere, sin da allora, la sussistenza di gravi elementi di colpevolezza del delitto associativo e degli altri delitti poi contestati. Inoltre, la asserita cessazione del vincolo associativo in conseguenza della detenzione non è stata ritenuta provata, dal momento che il giudice della cautela non può indicare incidentalmente una data di commissione del fatto diversa da quella accertata, anche con sentenza non definitiva, dal giudice della cognizione, e che, in difetto di altri specifici e pregnanti elementi, il solo stato di carcerazione non è sufficiente a far ritenere cessata la permanenza del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.
2. Il ricorrente si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese nei termini sopra accennati, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. 2.1. A fronte delle suddette riflessioni ampiamente svolte dal Tribunale di Bari, aderenti al dato processuale e coerenti con i costanti principi enunciati da questa Corte regolatrice relativamente alle varie questioni di diritto affrontate, si limita, di fatto, a citare due informative di polizia giudiziaria, depositate successivamente all'emissione della prima ordinanza cautelare, senza richiamarne il contenuto e negandone apoditticamente la "novità" rispetto alle procedenti acquisizione procedimentali. 2.2.
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, così cadendo nel vizio di aspecificità (cfr., Sez 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempim