Cassation appeal dismissed as dismissal order is not appealable but only claimable before a single-judge tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's order dismissing the criminal case was not subject to cassation review. The petitioner argued the dismissal was based on incomplete investigative data that further inquiries could resolve. The court ruled that such dismissal orders are only claimable before a single-judge tribunal under specific procedural guarantees, not appealable to the highest court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis cod. proc. pen.; Dismissal orders issued after the June 23, 2017 law are not appealable to the Court of Cassation but must be claimed before a single-judge tribunal for violations of formal adversarial rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da SULIG03 PATRIZIO n. a Udine il 16/5/1956 avverso l'ordinanza resa dal Gip del Tribunale di Venezia in data 11/11/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Venezia disponeva l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 640 cod.pen., ritenendo non decisive le ulteriori indagini prospettate nell'atto di opposizione dal querelante. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Suligoj, deducendo il vizio di motivazione in quanto il provvedimento sarebbe fondato su dati investigativi incompleti che le indagini suppletive richieste avrebbero potuto colmare.
3. Il ricorso è inammissibile. Infatti, il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932 - 01; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi dente