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Ordinanza — n. 33654/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign by a qualified defense attorney as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the appellant personally signed the document instead of using a qualified defense attorney. Although the appellant argued for a personal signature, the court noted that post-2017 legislative amendments mandate that such appeals must be signed by attorneys registered in the special register to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special register; a personal signature or delegation for deposit does not cure the defect of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature requirement qualified defense attorney special register registration procedural defect rejection garanzia di un equo processo diritti della difesa diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di SAVARESE MAURIZIO nato a NAPOLI il 08/05/1974 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 9 dicembre 2021 nei confronti di Maurizio Savarese per tre delitti di truffa, ritenuta la continuazione con fatti precedentemente giudicati, ha applicato l'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., rideterminando la pena, e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione - sottoscritto dalla parte personalmente, con delega al deposito rilasciata al difensore su atto separato - proponendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità.

3. Il ricorso non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Resta peraltro irrilevante, attesa la natura personale dell'atto impugnatorio, la delega al difensore al deposito dell'atto, la quale non ne attribuisce comunque al legale la tii:olarità (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co