Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33652/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preventive measure due to apparent lack of reasoning regarding social danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33652/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that the lower court's reasoning was merely apparent. The appellant argued that the appellate court failed to properly weigh his eight-year absence and positive conduct in prison when assessing his social danger. The court ruled that the final conviction for arms possession and the long period of lateness logically demonstrated a persistent threat, thus validating the preventive measure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. 159/2011; Art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011: In preventive proceedings, an appeal is admissible only for violation of law, specifically requiring the demonstration that the reasoning is nonexistent or merely apparent.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measure social danger appeal inadmissibility mafia association appeal reasoning collaboratore della Securitate minaccia attuale pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sentenza n. 106 del 15 aprile 2015
159 del 2011, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 106 del 15 aprile 2015).
Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello
260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv.
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo
279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico
270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.
Sez. 6, n. 42937 del 28/06/2018, Biart
Sez. 6, n. 43470 del 07/10/2015, Andrianò
Sez. 6, n. 43470 del 07/10/2015, Andrianò; Sez.
Sez. 2, n. 33387 del 09/06/2005, Vottari
43470 del 07/10/2015, Andrianò; Sez. 2, n. 33387 del 09/06/2005, Vottari; Sez.
Sez. 1, n. 3175 del 23/05/1995, Rodà
33387 del 09/06/2005, Vottari; Sez. 1, n. 3175 del 23/05/1995, Rodà, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVARO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 10/11/1982 avverso il decreto del 04/03/2022 della CORTE APPELLO DI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone PERELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 4 marzo 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di Giuseppe Alvaro, confermava il decreto con il quale il Tribunale di Reggio Calabria gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni, avendone verificato la persistente pericolosità sociale, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quale soggetto indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso (art. 4, comma 1, lett. a), del medesimo decreto).rl9p 2.

Ha proposto ricorso Giuseppe Alvaro, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento del decreto per violazione di legge, in presenza di una motivazione apparente. La Corte di appello, per superare le censure difensive, ha utilizzato una serie di elementi inidonei a dimostrare Ila persistente e attuale pericolosità sociale qualificata di Giuseppe Alvaro. Pur riconoscendo che la sua partecipazione al sodalizio mafioso si è arrestata all'anno 2005, la Corte ha erroneamente valori2:zato la prolungata latitanza di Alvaro per otto anni nonché l'accertata detenzione, al momento dell'arresto del 2016, di una pistola con matricola punzonata per la quale il ricorrente è stato condannato, con esclusione, però, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

La Corte, inoltre, non ha considerato il positivo comportamento di Alvaro durante lo stato di detenzione, non inficiato da due irrilevanti rapporti disciplinari, né il suo trasferimento dalla Calabria a Varese dopo l'espiazione della pena inflittagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infoncatezza del motivo proposto.

2. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 106 del 15 aprile 2015). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, con il ricorso può essere denunciato soltanto il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (Sez.

U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Nel caso di specie - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine ai punti rilevanti, con una motivazione tutt'altro che apparente, con la quale pure le circostanze dedotte nell'appello sono state specificamente esaminate e disattese.3. Il ricorrente ha obliterato il principio ribadito dalle Sezioni Unite in ordine all'interpretazione del concetto di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, richiamato nell'art. 4 del codice antimafia, secondo il quale esso è molto più ampio di quello di partecipazione, dovendosi ritenere «rilevanti anche condotte non connotate dal vincolo stabile, ma astrattamente inquadrabili nella figura del concorso esterno di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., per definizione caratterizzata da una collaborazione occasionale, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loro insorgenza, ed è quindi ontologicamente priva della connotazione tipica della condotta partecipativa, costituita dallo stabile inserimento nell'organizzazione criminale con caratteristica di spiccata e persistente pericolosità, derivante dalla connotazione strutturale, mentre risulta estranea a tale concetto la mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine» (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512). Facendo corretta applicazione di detto principio, i giudici di merito, sulla base di una serie di precise circostanze, hanno superato la ri evanza del periodo di carcerazione sofferto e l'incidenza del lasso temporale tra l'epoca in cui è stata accertata la partecipazione di Giuseppe Alvaro all'associazione mafiosa facente capo al padre Carmine (2005) e quella di accertamento della persistente pericolosità sociale (2021). La Corte di appello, in primo luogo, ha rimarcato che la partecipazione di Alvaro al sodalizio mafioso è stata accertata con una sentenza divenuta irrevocabile, con la quale il ricorrente era stato condannato anche per i reati di riciclaggio, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, nonché per la detenzione e il porto di armi comuni da sparo.

Tale accertamento definitivo di responsabilità - secondo la sentenza Gattuso - è una «condizione che, sul piano logico giuridico, costituisce una base più solida all fine di formulare un giudizio sulla pericolosità, proprio per la già accertata presenza di un vincolo tendenzialmente stabile che si proietta fisiologicamente verso il futuro». In secondo luogo, senza incorrere in alcuna violazione di legge, la sentenza ha ricordato che Alvaro si sottrasse all'esecuzione della pena, rendendosi latitante per ben otto anni. In proposito questa Corte ha in più pronunce affermato che l'attualità della pericolosità sociale dei soggetti proposti alla misura di prevenzione può logicamente dedursi dalla loro latitanza di lunga durata, ritenuta possibile in conseguenza di una rete di appoggi riferibili a gruppi criminali organizzati ed efficienti, con i quali è razionale presumere che i latitanti siano in contatto (Sez. 6, n. 42937 del 28/06/2018, Biart;

Sez. 6, n. 43470 del 07/10/2015, Andrianò; Sez. 2, n. 33387 del 09/06/2005, Vottari; Sez. 1, n. 3175 del 23/05/1995, Rodà, Rv. 202145). Infine, la Corte territoriale, per confermare la valutazione sull'attualità della pericolosità, ha ricordato che Alvaro, in occasione dell'arresto avvenuto il 21 luglio 2016 dopo la lunga latitanza, fu trovato in possesso di una pistola con matricola punzonata e di varie munizioni, fatto per il quale è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, così rideterminata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che per un verso ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ma per altro verso, motivando in ordine all'applicazione della recidiva, ha evidenziato che "le reiterate condotte in materia di detenzione e porto illegale di armi... .sono dimostrative del perdurante gravitare del reo nel mondo criminale ed al contempo espressione di un potere mafioso dallo stesso esercitato".

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sp-ese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som