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Sentenza — n. 33644/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33644/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha impugnato, assumendone l'abnormità, l'ordinanza dibattimentale del 17 febbraio 2023, con cui il Giudice ha restituito gli atti al Pubblico ministero per nullità dell'avviso di conclusione delle indagini. A fronte della ritualità della notifica al difensore quale domiciliatario dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l'Ufficio requirente non potrebbe che ripetere nuovamente la notificazione con le medesime modalità, dando in tal modo il via a un insuperabile circolo vizioso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33644/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio condivide il principio di diritto affermato da questa Sezione con la sentenza n. 21816 del 25/01/2021, Diagne, Rv. 281373, secondo cui il dictum delle Sezioni unite che escludono l'idoneità ai fini della dichiarazione di assenza della sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420, in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.) opera esclusivamente in relazione alla notifica dell'atto di citazione in giudizio, mentre invece la fase precedente è sottoposta all'ordinario statuto delle notificazioni che prevede la legittimità della notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

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procedimento in corso ritardo del ministero pubblico inattività successiva alla sospensione continuazione dell'esecuzione sospensione dell'istruzione notificazione di atti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINInel procedimento a carico di KHALDOUNI YASSINE nato il 23/05/1989 avverso l'ordinanza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZ:L; lette le richieste del PG PIERLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha impugnato, assumendone l'abnormità, l'ordinanza dibattimentale del 17 febbraio 2023, con cui il Giudice ha restituito gli atti al Pubblico ministero per nullità dell'avviso di conclusione delle indagini. A fronte della ritualità della notifica al difensore quale domiciliatario dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l'Ufficio requirente non potrebbe che ripetere nuovamente la notificazione con le medesime modalità, dando in tal modo il via a un insuperabile circolo vizioso.

3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decrel:o-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Secondo quanto emerge dal verbale di udienza, a seguito della segnalazione del difensore che l'imputato non sarebbe stato a conoscenza del processo, non avendo ricevuto personalmente l'avviso di conclusione delle indagini, il Giudice, preso atto, ha rimesso gli atti alla Procura della Repubblica, ravvisando nella fattispecie processuale una nullità verificatasi durante la notificazione del suddetto avviso, con ogni verosimiglianza sull'implicito presupposto che difettasse la prova della effettiva conoscenza del processo da parte dell'indagato e che il pubblico ministero dovesse provvedere alla rinnovazione della notifica e ad ogni atto idoneo a superare l'impasse.

2. Il Collegio condivide il principio di diritto affermato da questa Sezione con la sentenza n. 21816 del 25/01/2021, Diagne, Rv. 281373, secondo cui il dictum delle Sezioni unite che escludono l'idoneità ai fini della dichiarazione di assenza della sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420, in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.) opera esclusivamente in relazione alla notifica dell'atto di citazione in giudizio, mentre invece la fase precedente è sottoposta all'ordinario statuto delle notificazioni che prevede la legittimità della notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

3. Nondimeno, il provvedimento impugnato non presenta profili di abnormità, poiché l'ordinanza impugnata non potrebbe comunque essere qualificata come "abnormità strutturale", in quanto non avulsa dall'intero ordinamento processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza, né come "abnormità funzionale", in quanto non determina una stasi irrimediabile del processo. In particolare, deve essere esclusa l'abnormità, secondo il massimo consesso di legittimità, quando il giudice del dibattimento, ritenuta un'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini in realtà ritualmente eseguita, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudiz o, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo l'ufficio inquirente disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).

P.Q.M.

Rig