Ordinanza — n. 33643/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Niang Khadim nato in Senegal il 1/1/1985 avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 6/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli E CONSIDIERATO IN DIRITTO Con sentenza in data 6/12/2022, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Genova del 16/3/2022, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a Niang Khadim, per il delitto rapina aggravata, in anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato lamentando la carenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile. L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 2:3 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis c.p; Ordinanza — n. 33643/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti . Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Niang Khadim nato in Senegal il 1/1/1985 avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 6/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDIERATO IN DIRITTO Con sentenza in data 6/12/2022, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Genova del 16/3/2022, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a Niang Khadim, per il delitto rapina aggravata, in anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il condannato lamentando la carenza di motivazione. Il ricorso è inammissibile. L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 2:3 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti . Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23/6/2023 Il co