Ordinanza — n. 33642/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Papa Cosimo nato a Brindisi il 31/8/1985 Livera Massimiliano nato a Brindisi il 7/5/1997 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 28/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis c.p; Ordinanza — n. 33642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza in data 28/9/2022, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce del 16/11/2022, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a Papa Cosimo in anni due, mesi due di reclusione ed euro 4.600,00 di multa e a Livera Massimiliano in anni uno, mesi nove, gg. dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione i condannati lamentando la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Papa Cosimo nato a Brindisi il 31/8/1985 Livera Massimiliano nato a Brindisi il 7/5/1997 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 28/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 28/9/2022, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce del 16/11/2022, su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., rideterminava la pena inflitta a Papa Cosimo in anni due, mesi due di reclusione ed euro 4.600,00 di multa e a Livera Massimiliano in anni uno, mesi nove, gg. dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione i condannati lamentando la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili. L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Ciò è accaduto nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, con rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame, compreso quello inerente alla determinazione della pena che è stata indicata nella misura concordata dalle parti . Da quanto premesso discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23/6/2023 Il consigliere relatore Il pre