Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of criminal liability grounds in second instance settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for challenging criminal liability during the second-instance settlement. Although the appellant argued the lower court lacked motivation regarding criminal responsibility, the court held that accepting the plea agreement in the second instance precluded review of waived issues. Consequently, the waiver of these specific grounds created a procedural bar preventing the Supreme Court from examining them, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 606 lett. e) c.p.p.; The acceptance of a plea agreement in the second instance by the accused constitutes a procedural preclusion that bars the cassation court from examining grounds for criminal liability that were waived in that settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Bravo Pazmino Jose Paul nato in Ecuador 24/2/1990 avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 3/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Bravo Pazmino Jose Paul ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 3/11/2022, con la quale in accoglimento del concordato in appello, ex art. 599 bis c.p.p., è stata rideterminata la pena a lui inflitta dal Tribunale di Genova il 28/10/2021. Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.
e) c.p.p.) non avendo il giudice motivato in ordine alla responsabilità penale. Il ricorso è inammissibile. In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc, pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258;
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero,Rv. 273194). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l'an della responsabilità penale ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto il relativo punto. Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. , ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d