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Sentenza — n. 33626/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because preliminary investigative rulings on private seizure requests are not appealable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33626/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court's decision to reject a private party's request for a probatory seizure is not subject to appeal. The appellant argued that the investigation judge failed to evaluate crucial forensic evidence regarding a forged will and omitted reasoning on asset preservation. The court ruled that such investigative acts fall outside the scope of appealable decisions under the principle of taxativity.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. proc. pen.; Art. 568 cod. proc. pen.: Rulings by the investigation judge rejecting a private party's request for probatory seizure are not subject to appeal, as they are preliminary acts excluded from the scope of appealable decisions.

Parole chiave

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probatory seizure investigative judge private party request cassation inadmissibility principle of taxativity forensic appraisal asset preservation domanda di concordato

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. proc. pen.
ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 cod. proc. pen., respinge la richiesta di emissione di una richiesta di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art.
Art. 568 cod. proc. pen.
pen., respinge la richiesta di emissione di una richiesta di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art. 568 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pen., 2, 45566 del 13/10/2021).238100 L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 368 cod. proc. pen
ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 cod. proc. pen., respinge la richiesta di emissione di una richiesta di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art.
art. 568 cod. proc. pen
pen., respinge la richiesta di emissione di una richiesta di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art. 568 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pen., 2, 45566 del 13/10/2021).238100 L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 3, 4.10.2007 n. 42.969
(cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 3, 4.10.2007 n. 42.969, Saccucci, Rv.
Cass. Pen., 6, 10.6.2002 n. 2.881
238100; Cass. Pen., 6, 10.6.2002 n. 2.881, Ferretti, Rv.
Cass. Pen., 2, 45566 del 13/10/2021
223717 e,, tra quelle non massimate, Cass. Pen., 2, 45566 del 13/10/2021).238100 L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Nicoletta Bussi nata a Milano il 27/9/1948, p.o. nel proc. a carico di: Ancona Paolo nato a Roma il 20/10/1952, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma in data 22/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso,; letta la memoria depositata dall'avv. Roberto Randazzo difensore di Ancona Paolo con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Or Con decreto del 22 febbraio 2022, il GIP del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di sequestro probatorio avanzata dalla p.o. Bussi Nicoletta nei confronti di Ancona Paolo, indagato pei i reati di cui agli artt. 646, 640, 491, 489, 482, 476 c.p., commessi negli anni 2018-2022. Ricorre per cassazione Nicoletta Bussi lamentando:

1) la mancata valutazione di una prova decisiva, nella specie la consulenza tecnica grafologica che aveva accertato la falsità del testamento pubblicato da Ancona Paolo per mezzo del quale questi di era appropriato di denaro e gioielli destinati alla Bussi per via di legato testamentario;

2) l'omessa motivazione sulla richiesta di sequestro conservativo in presenza di atti dispositivi da parte di Ancona, dimostrativi della possibile dispersione della garanzia patrimoniale;

3) contraddittorietà e illogicità della motivazione avendo il GIP ritenuto di dover rigettare la richiesta di sequestro probatorio sull'assunto che questa fosse fondata sulla unilaterale prospettazione della p.o., quando invece elementi documentali oggettivi dimostravano la sussistenza dell'ipotesi di accusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per la preliminare ed assorbente considerazione che il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 cod. proc. pen., respinge la richiesta di emissione di una richiesta di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art. 568 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 3, 4.10.2007 n. 42.969, Saccucci, Rv. 238100; Cass. Pen., 6, 10.6.2002 n. 2.881, Ferretti, Rv. 223717 e,, tra quelle non massimate, Cass. Pen., 2, 45566 del 13/10/2021).238100 L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a