Italian court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of standing and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to unseize funds totaling €9,590. The defendant argued the trial court failed to evaluate his wife's legitimate ownership of the money, yet the court found the lower court's reasoning logically sound and free of legal errors. Furthermore, the court ruled the defendant lacked standing to claim restitution for his wife's property, as he was not a direct victim of the underlying offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 320 c.p.p.: The appeal against preventive seizure orders is admissible only for legal violations or radical defects in reasoning; additionally, a third party lacks standing to request restitution of property owned by another absent direct victim status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Cammino Giuseppe nato a Napoli il 26/7/1993 avverso l'ordinanza della Tribunale del riesame di Napoli in data 23/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 23/272023, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto da Cammino Giuseppe avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Napoli con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il dissequestro della somma di euro 9.590,00 sequestrata con decreto del GIP in data 20/9/2022, rinvenuta nella disponibilità del Cammino, indagato per il delitto di ricettazione.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ovvero motivazione apparente, avendo il Tribunale omesso qualsiasi valutazione in ordine alla documentazione reddituale della moglie del Cammino, Lambardi Barbara, alla quale poteva essere attribuito il possesso legittimo del denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 1.1.Va premesso che per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Ciò sulla scia di Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692 secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." 2.In tema di ricettazione, poi, va ribadito il principio secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (cfr., Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883- 02; nello stesso senso, Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308).
E tale orientamento, va ulteriormente riaffermato in quanto applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028).3.Fermo quanto precede, rileva il Collegio come le valutazioni poste nel provvedimento impugnato, lungi dall'essere fondate su mere petizioni di principio prive di qualsiasi conforto probatorio, sono state, invece, correttamente basate su una oggettiva analisi della complessiva situazione di fatto che appare priva sia di violazione di legge che di difetto di motivazione apparendo la giustificazione fornita dall'ordinanza impugnata priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 4.Tanto premesso preme osservare, in chiusura, che il ricorso appare altresì manifestamente infondato per l'ulteriore considerazione che se si volesse accedere alla tesi difensiva circa la riconducibilità del possesso del denaro alla, Lambardi, moglie del Cammino, il ricorrente, in quanto terzo, non sarebbe legittimato a chiederne la restituzione in quanto carente di interesse ( Sez. 2, n. 17584/2013, rv. 255963). 5.Per quanto complessivamente detto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore