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Sentenza — n. 33610/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows prosecutor's appeal, annulling lower court's order to return files due to improper reclassification of theft into attempted theft.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33610/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Prosecutor's appeal against the Turin Tribunal's order to return case files. The lower court had returned the files after the defendant confessed to theft, arguing this violated the principle of correlation between accusation and judgment by reclassifying the crime. The Court ruled that since the defendant's confession covered the essential factual elements of the alleged theft, the reclassification was not abusive and the lower court's decision was abnormally irregular.

Regesto Legislator

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Art. 521 cod. proc. pen.; The principle of correlation between accusation and judgment is not violated when the factual elements alleged in the indictment are sufficient to allow the defendant to defend themselves against the reclassified charge, even if the legal qualification changes.

Parole chiave

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principle of correlation reclassification of crime abnormality of order return of files confession of theft procedural irregularity attempted theft opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 521 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e l'abnormità dell'ordinanza impugnata.
art. 521 cod. proc. pen
Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11.627 del 14/12/2018, Scardina
Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta
275770 - 01; Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv.
Sez. 2, n. 21776 del 23/02/2022, Rocco
Sez. 2, n. 21776 del 23/02/2022, Rocco, non massimata).
Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M.
Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, Sasil
260156-01, da ultimo Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, Sasil, non nnassimata).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso l'ordinanza del 23/01/2023 del Tribunale di Torino; visti gli atti del procedimento nei confronti di FAVERO MICHELA nato a Torino il 17/04/1969; Visti il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele PICCIRILLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Torino, in data 23 gennaio 2023, ha disposto, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in quanto l'imputata, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, deve «ritenersi responsabile del reato di furto eventualmente aggravato».

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e l'abnormità dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, a seguito delle dichiarazioni con le quali l'imputata ha confessato di essere l'autrice del furto dei beni dei quali le era contestata la ricettazione, ha ritenuto il fatto diverso da quello contestato ed ha, quindi, restituito gli atti al Pubblico Ministero, senza tenere conto dell'univoco orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in caso di riqualificazione del fatto da ricettazione in furto. Il giudice di merito, omettendo di riqualificare giuridic:amente il fatto e restituendo gli atti al pubblico ministero, avrebbe operato un'indebita regressione del procedimento, così adottando un provvedimento abnorme.

3. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale non ha tenuto in considerazione il principio di diritto secondo cui, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza ogniqualvolta nel capo di imputazione siano contestati gli elementi storico-fattuali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto ritenuto in sentenza (vedi Sez. 2, n. 11 .627 del 14/12/2018, Scardina, Rv. 275770 - 01; Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 - 01;

Sez. 2, n. 21776 del 23/02/2022, Rocco, non massimata). L'immutazione del fatto si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv. 260156-01, da ultimo Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023, Sasil, non nnassimata).

Al contrario non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. Nel caso di specie, il contraddittorio, sul punto, è stato assicurato dal fatto che proprio l'imputata ha riferito di aver commesso il furto dei beni sottratti alla persona offesa, dichiarazioni confessorie che hanno assunto un ruolo decisivo per individuare la natura delle condotte poste in essere dalla ricorrente e formato oggetto del contraddittorio processuale.

Risulta quindi abnorme il provvedimento con cui sono stati trasmessi gli atti al pubblico ministero, costituendo il provvedimento estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto in astratto dall'ordinamento, è esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge. n-""). Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato Con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

Sentenza con motivazione semplificata Così deciso il 30 mag