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Ordinanza — n. 33600/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding appeal plea sentence due to waiver of other grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds except the sentence determination in the appellate court. The appellant argued the sentence increase was excessive under Article 81 of the Penal Code, but the court noted that the appeal plea agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure precludes challenging the agreed sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 81 c.p.: In cases of appeal plea under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, a cassation appeal challenging the agreed sentence is inadmissible because the judicially ratified agreement cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

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appeal plea agreement cassation inadmissibility waiver of grounds sentence determination Article 599-bis unilateral modification procedural waiver motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Catania in data 06/10/2022, ad esito della dichiarazione del difensore, procuratore speciale dell'imputato Raitano, che rinunciava a tutti i motivi tranne quello sulla determinazione della pena, ed in seguito concordava con il Procuratore generale la pena ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis cod.
Art. 56 cod. pen.
pen., ha rideterminato sull'accordo delle parti la pena inflitta nella misura di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati allo stesso ascritti in continuazione (art. 56, 629, art.
Art. 629 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
582, art. 585 cod. pen.).
Art. 81 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il Raitano deducendo nell'unico motivo proposto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. quanto al disposto aumento della pena applicato in misura eccessiva rispetto al fatto contestato.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 585 cod. pen
582, art. 585 cod. pen.).
art. 81 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il Raitano deducendo nell'unico motivo proposto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da RAITANO ANDREA, nato a Siracusa il 13/04/2000; avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATANIAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania in data 06/10/2022, ad esito della dichiarazione del difensore, procuratore speciale dell'imputato Raitano, che rinunciava a tutti i motivi tranne quello sulla determinazione della pena, ed in seguito concordava con il Procuratore generale la pena ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen., ha rideterminato sull'accordo delle parti la pena inflitta nella misura di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati allo stesso ascritti in continuazione (art. 56, 629, art. 582, art. 585 cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il Raitano deducendo nell'unico motivo proposto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. quanto al disposto aumento della pena applicato in misura eccessiva rispetto al fatto contestato.

3. Il motivo è all'evidenza inammissibile. Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In particolare si è poi di recente precisato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di patteggiarnento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. , introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l'illegalità della pena concordata" (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo di ricorso che appare del tutto generico ed aspecifico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis