Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds for challenging plea sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of motivation for sentencing was not a valid ground for review under Italian criminal procedure law. The appellant argued that the lower court failed to logically explain the application of the aggravated attempted robbery penalty, but the court noted that motivation was already present in the original plea agreement decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal against a plea agreement sentence is inadmissible if the complaint concerns only the motivation of the sentencing decision, as statutory grounds for cassation exclude this specific defect.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE ILARIA nata a Popoli il 03/05/1996 avverso la sentenza in data 20/12/2022 del GUP del TRIBUNALE di MILANO, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO Nell'interesse di Ilaria Calabrese è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Milano emessa il 20/12/2022, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso.
Ha eccepito la ricorrente la carenza di motivazione in ordine alle ragioni della decisione, con conseguente impossibilità di comprendere il percorso logico alla base dell'applicazione della pena. Ai sensi dell'art. 448-bis cod. proc. pen., introdotto con I. n.103/2007, le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine ai presupposti per l'applicazione della pena o all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, per entrambi gli aspetti, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato); per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile.
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr