Sentenza — n. 33595/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIAnei confronti di: FAVELLATO VITTORIO nato a ISERNIA il 26/03/1988 SUCCI GABRIELE nato a ISERNIA il 09/02/1972 SARACHELLA PASQUALE nato a ISERNIA il 03/02/1978 GIULIANELLI FABRIZIO nato a VENAFRO il 04/05/1984 LUPO ALESSANDRO nato a PONTECORVO il 25/08/1974 GRANDE NICOLA nato a ISERNIA il 03/11/1984 IANNARELLI OREME nato a VENAFRO il 07/10/1976 PETRARCA DUILIO nato a ISERNIA il 17/09/1988 D'ALOISE ANTONINA nato a ISERNIA il 07/04/1992 BARBETTI ANNA nato a LUCERA il 06/08/1970 VENTURI ENRICO nato a ROMA il 02/01/1973 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori Avv.ti Petrarca e De Angelis che hanno chiesto il rigetto del ricorso o l'inammissibilità dello stesso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc.pen, art. 606 cod.proc.pen; Sentenza — n. 33595/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod.proc.pen. quanto all'omessa valutazione nel provvedimento di rigetto dell'appello delle ipotesi di riciclaggio contestate a carico di alcuni degli indagati da ritenersi fattispecie più gravi e sulla base delle quali doveva individuarsi la competenza per territorio; in particolare, il reato più grave sulla base del quale doveva determinarsi la competenza, andava individuato nel capo GG) sub flusso 42 perché consumato da Barbetti Anna attraverso l'accredito sul conto corrente presso le poste italiane di Isernia di somme provento del delitto presupposto commesso da parte del marito Sarachella. Alla luce delle predette considerazioni si chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIAnei confronti di: FAVELLATO VITTORIO nato a ISERNIA il 26/03/1988 SUCCI GABRIELE nato a ISERNIA il 09/02/1972 SARACHELLA PASQUALE nato a ISERNIA il 03/02/1978 GIULIANELLI FABRIZIO nato a VENAFRO il 04/05/1984 LUPO ALESSANDRO nato a PONTECORVO il 25/08/1974 GRANDE NICOLA nato a ISERNIA il 03/11/1984 IANNARELLI OREME nato a VENAFRO il 07/10/1976 PETRARCA DUILIO nato a ISERNIA il 17/09/1988 D'ALOISE ANTONINA nato a ISERNIA il 07/04/1992 BARBETTI ANNA nato a LUCERA il 06/08/1970 VENTURI ENRICO nato a ROMA il 02/01/1973 avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori Avv.ti Petrarca e De Angelis che hanno chiesto il rigetto del ricorso o l'inammissibilità dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Il Tribunale di Isernia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data 21 dicembre 2022, rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero di Isernia avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. dello stesso tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari reali del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti di alcuni soggetti tutti indagati dei delitti di associazione a delinquere, riciclaggio ed autoriciclaggio. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Isernia lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., violazione di legge ex art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. quanto all'omessa valutazione nel provvedimento di rigetto dell'appello delle ipotesi di riciclaggio contestate a carico di alcuni degli indagati da ritenersi fattispecie più gravi e sulla base delle quali doveva individuarsi la competenza per territorio; in particolare, il reato più grave sulla base del quale doveva determinarsi la competenza, andava individuato nel capo GG) sub flusso 42 perché consumato da Barbetti Anna attraverso l'accredito sul conto corrente presso le poste italiane di Isernia di somme provento del delitto presupposto commesso da parte del marito Sarachella. Alla luce delle predette considerazioni si chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 ricorst • 4•`propost_ per motivi non consentiti e devi', pertanto, essere dichiarat4 413 inannmissibilt. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione anche nel giudizio di appello in materia di misure cautelari reali (nella specie sequestro preventivo) opera il principio devolutivo, in virtù del quale al giudice è attribuita la cognizione del procedimento nei limiti segnati dai motivi posti a sostegno dell'impugnazione (Sez. 6, n. 15855 del 05/02/2004, Rv. 228809 - 01). Detto principio risulta successivamente ribadito da altra pronuncia che ha stabilito come in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice " a quo" (Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015 Rv. 264818 - 01).
Orbene, nel caso in esame, risulta dall'analisi del provvedimento impugnato e dei motivi di appello avanzati dal pubblico ministero che la questione della competenza per territorio veniva proposta al giudice dell'appello cautelare reale in relazione essenziale all'imputazione di cui alla lettera X) della rubrica perché indicata quale fattispecie più grave commessa per prima e pertanto radicante la suddetta competenza. Ne deriva affermare che a fronte di tale prospettazione dell'appello e della risposta fornita dal tribunale, il pubblico ministero, in sede di successivo ricorso per cassazione, non poteva mutare l'impostazione originaria e lamentare l'incompleto esame della complessa ed assai corposa imputazione in relazione ad altri e distinti fatti pure oggetto di contestazione quali il capo GG).
Ne consegue che la corte di cassazione investita di un ricorso proposto per motivi attinenti la violazione di legge non dedotti ritualmente con ricorso deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, e ciò in applicazione della precisa disciplina dettata dall'art. 606 cod.proc.pen. comma terzo cod.proc.pen., anche nel caso in cui il gravame abbia avuto ad oggetto il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione delle misure cautelari del sequestro diretto e per equivalente per accertata incompetenza per territorio. Al proposito infatti è stato proprio ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti il decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419 - 01).
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi proposta per motivi non consentiti e va dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Roma, 17 maggio 2023 IL CONSIGL E ST. gnazio IL P ESIDENTE Seri. Bertrani DEPOSITA