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Ordinanza — n. 33594/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to statutory limitations on review grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33594/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal filed by Ferrero Fabiana inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentencing decision based on alleged procedural violations regarding the non-issuance of a specific ruling. The Court ruled that such arguments fall outside the scope of reviewable grounds for plea bargain cases under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals against sentencing decisions are inadmissible when based on alleged violations of the law regarding the non-verification of acquittal grounds, as the law strictly limits reviewable grounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation sentencing review limits procedural violation claim criminal procedure code impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
per l'omessa pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..
Art. 648-bis cod. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod.pen.
art. 444 cod.proc.pen
del Tribunale di Torino pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen..
art. 648-bis cod.pen
Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod.pen.
art. 129 cod.proc.pen
per l'omessa pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERO FABIANA nata il 27/07/1997 a MONCALIERI avverso la sentenza del 09/12/2022 del G.I.P. del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la nota della difesa; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ferrero Fabiana impugna la sentenza in data 09/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Torino pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod.pen. per l'omessa pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da ciò deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso, i cui motivi non rientrano nel perimetro di impugnabilità ora delineato.

3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi e