Ordinanza — n. 33593/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO ALDO nato a POGGIOMARINO il 18/01/1970 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; 1.1 La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 15 novembre 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania del 14 maggio 2019 che aveva condannato Cirillo Aldo alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di truffa ed utilizzo abusivo di carte di credito contraffatte. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Cirillo personalmente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33593/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Vallo della Lucania del 14 maggio 2019 che aveva condannato Cirillo Aldo alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di truffa ed utilizzo abusivo di carte di credito contraffatte. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Cirillo personalmente.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO ALDO nato a POGGIOMARINO il 18/01/1970 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 15 novembre 2022, confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania del 14 maggio 2019 che aveva condannato Cirillo Aldo alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di truffa ed utilizzo abusivo di carte di credito contraffatte. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Cirillo personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 maggio 2023 IL CONSIGLI E T. IL PRESIDENTE Sergio peltrani DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENA