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Sentenza — n. 33592/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33592/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORUSSO FRANCESCO nato a VENOSA il 23/07/1981 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Parole chiave

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deposito tardivo inosservanza del termine durata ragionevole del procedimento istanza di ricusazione tardiva ritardo scusabile rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORUSSO FRANCESCO nato a VENOSA il 23/07/1981 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta da Francesco Lorusso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato ascrittogli.

2. A mezzo del proprio difensore, l'imputato ricorre per Cassazione adducendo un unico motivo di impugnazione incentrato sulla inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità. Si lamenta in particolare che la dichiarata inammissibilità viola la certezza del diritto che si esplicita nell'aver chiaramente ed indubbiamente indicato in novanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni nonché alla luce del diritto costituzionalmente garantito alla impugnazione di una sentenza sfavorevole all'imputato.

3. Il Procuratore Generale ha presentato memoria con cui chiede che l'istanza sia dichiarata inammissibile poiché la lettura in udienza della sentenza, motivazione inclusa, non può aver lasciato alcun dubbio alla difesa dell'imputato in ordine al regime ed al termine di impugnazione.

4. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato ed appare altresì meramente speculativo. È infatti evidente che l'erronea indicazione del termine di 90 giorni non è nulla più che un lapsus calami giacché la sentenza e la motivazione contestuale vennero lette in udienza. All'udienza 16 febbraio 2022 era presente il difensore d'ufficio che ha depositato istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello steso ed era presente alla lettura della motivazione e del decreto di liquidazione delle spettanze, come si dà atto nel verbale stesso. (consultabile da questa Corte per risolvere la questione, trattandosi di lamentato vizio di rito, in cui la Corte ha poteri di accertamento 'di merito processuale'). E' perciò inequivoco che la motivazione fu letta e comunicata al difensore il quale non può addurre ora di aver confidato nel termine 'lungo' di deposito.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co deciso in R