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Ordinanza — n. 33591/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a material error in a prior judgment regarding civil costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered the correction of a material error in a previous decision where civil costs were omitted. The civil party, UNIQA, successfully argued that the prior ruling failed to specify the amount of costs awarded to them. The court ruled that this omission was a correctable material defect and mandated the insertion of the specific cost figure and liability allocation into the original text.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A material error in a judgment's disposition regarding the allocation of costs constitutes a correctable defect under the Civil Procedure Code, allowing the court to amend the ruling to reflect the intended award.

Parole chiave

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material error correction civil costs allocation omission of costs Italian Civil Procedure correctable defect supreme court order costs liability correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile UNIQA COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICU- RAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. nel procedimento a carico di: CHIANESE RAFFAELE nato a NAPOLI il 05/10/1976 FIORILLO CARMELA nato a NAPOLI il 04/11/1980 AGRILLO MARIA nato a NAPOLI il 04/09/1981 PUGLIESE PASQUALE nato a NAPOLI il 07/07/1989 CAMPAIOLA ROSARIA nato a NAPOLI il 14/01/1975 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che la parte civile costituita nel procedimento di cui in epigrafe ha segnalato un errore materiale, sostanziatosi nell'omessa determinazione delle spese a suo favore; rilevato che l'errore è in effetti sussistente ed è ictu °cui/ evincibile; ritenuta la necessità di provvedere alla correzione dell'errore materiale, nel senso indicato in dispositivo;o

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 3883/2023 di questa Corte di cassazione, nel senso che:

a) dopo il periodo che si chiude con le parole "in relazione ai capi a), b) c)", si aggiunga, dopo il punto e virgola, "conferma le statuizioni civili";

b) dopo il periodo che si conclude con le parole "Cassa delle ammende", si aggiunga, dopo il punto, "condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il