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Sentenza — n. 33590/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33590/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33590/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Caliri Maria Rita, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 06/12/2022 del Tribunale di Messina, che ha rigettato l'istanza di riesame presentata avverso il decreto in data 31/10/2022 del G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro pari a C 10.236,60, quale profitto del delitto di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata risposta alle deduzioni difensive quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Regesto Legislator

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art. 321 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33590/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A sostegno dell'assunto illustra e compendia il contenuto e il significato della visura camerale della ditta Scolaro, le note degli ispettori INPS, la nota informativa della Guardia di Finanza, il fascicolo INPS, l'estratto previdenziale, i rapporti con Trapani e altro. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al requisito del periculum in mora. In questo caso la ricorrente -dopo avere ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in relazione all'art. 321 cod.proc.pen.- sottolinea come sia errata la misura del profitto così come calcolata dai giudici di merito, ammontando -in realtà- a una somma complessivamente pari a 151 euro, così esigua da non potersi ricavare alcuna necessità di apporvi un vincolo cautelativo.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva indennità di patrocinio confisca dei proventi di reato perseguimento penale per truffa spese per la protezione dei minori spese per le indagini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 321 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALIRI MARIA RITA nato il 08/04/1988 a MESSINA avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIBUNALE DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato GIOVANNI DOMENICO CICALA, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Caliri Maria Rita, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 06/12/2022 del Tribunale di Messina, che ha rigettato l'istanza di riesame presentata avverso il decreto in data 31/10/2022 del G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro pari a C 10.236,60, quale profitto del delitto di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata risposta alle deduzioni difensive quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti.

La ricorrente assume che, con riguardo all'ipotesi di truffa contestatele, non vi è l'individuazione di elementi concreti di responsabilità, anche alla luce degli elementi forniti dalla difesa in sede di riesame, non adeguatamente valutati e ponderati dal tribunale nel loro complesso. Precisa che mancano elementi significativi sia con riguardo al contributo apportato da Caliri al sistema illecito oggetto d'indagine, sia con riguardo alla indebita percezione della somma in sequestro a titolo di indennità di disoccupazione, a titolo di NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego) e a titolo di indennità di maternità e Bonus Renzi.

A sostegno dell'assunto illustra e compendia il contenuto e il significato della visura camerale della ditta Scolaro, le note degli ispettori INPS, la nota informativa della Guardia di Finanza, il fascicolo INPS, l'estratto previdenziale, i rapporti con Trapani e altro. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al requisito del periculum in mora. In questo caso la ricorrente -dopo avere ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in relazione all'art. 321 cod.proc.pen.- sottolinea come sia errata la misura del profitto così come calcolata dai giudici di merito, ammontando -in realtà- a una somma complessivamente pari a 151 euro, così esigua da non potersi ricavare alcuna necessità di apporvi un vincolo cautelativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite. A tale proposito, va ricordato che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio e preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge; tale nozione comprende sia gli errores in judicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l' apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Va, dunque, rilevato, che i motivi -pur intitolati alla violazione di legge- si risolvono nella formulazione di rilievi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, senza che siano rinvenibili quei vizi di apparenza ovvero quella radicalità patologica che porterebbe il vizio della motivazione nell'alveo della violazione di legge. Invero:1.1.

Il motivo rivolto al fumus commissi delicti si risolve in una rivalutazione delle emergenze procedimentali -con particolare riguardo alla documentazione-, che si assume erroneamente valutata dai giudici di merito con il provvedimento impugnato, cui si oppone una rilettura antagonista a quella del tribunale. Tanto risalta come la censura attenga a profili meramente valutativi, rivolgendosi alla motivazione, senza che siano dedotti vizi astrattamente riconducibili al vizio di violazione di legge. 1.2. Tale connotato è ancor di più rimarchevole in relazione al motivo rivolto al requisito del periculum in mora, improntato a dimostrare l'entità del profitto conseguito, con argomentazioni che si risolvono in valutazioni di fatto, il cui esame è precluso al giudice della legittimità.

Quanto esposto conduce all'inammissibilità del ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de