Sentenza — n. 33572/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONETTI FRANCESCO nato a VELLETRI il 12/09/1993 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA ROMANA PIRRELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per difetto di querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 635 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 33572/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod.proc.pen. avendo il giudice di appello travalicato il perimetro del capo di imputazione nel ritenere lo strumento utilizzato (un machete) integrante la minaccia richiesta dalla norma incriminatrice anziché mero strumento funzionale al danneggiamento; difettava, inoltre, la condizione di procedibilità richiesta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 635 cod.pen. a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONETTI FRANCESCO nato a VELLETRI il 12/09/1993 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA ROMANA PIRRELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per difetto di querela.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 9 dicembre 2022, parzialmente riformava la pronuncia del Tribunale di Velletri che aveva condannato Antonetti Francesco alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di danneggiamento. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Ascanio Cascella, che deduceva con un unico motivo di ricorso violazione dell'art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. avendo il giudice di appello travalicato il perimetro del capo di imputazione nel ritenere lo strumento utilizzato (un machete) integrante la minaccia richiesta dalla norma incriminatrice anziché mero strumento funzionale al danneggiamento; difettava, inoltre, la condizione di procedibilità richiesta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 635 cod.pen. a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è reiterativo di doglianze già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente vagliate oltre ad essere manifestamente infondato. Ed invero, il giudice di appello, con pJurinni argomenti esposti a pagina 7 della impugnata sentenza, valutava la condotta tenuta dal ricorrente verso la persona offesa come minacciosa tenendo conto delle dichiarazioni testimoniali rese, delle caratteristiche dello strumento utilizzato (un machete) e dell'intero contesto fattuale. E tale valutazione in quanto fondata su una precisa ricostruzione dei fatti appare esente dalle lamentate censure.
Per quanto riguarda la doglianza relativa al difetto di querela va ricordato che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01). Ciò risulta avvalorato anche da ulteriori principi affermati da questa corte di cassazione anche a Sezioni Unite e secondo cui in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.
U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551 - 01). Ne consegue che l'inammissibilità del ricorso preclude nel caso in esame la possibilità di dichiarare non doversi procedere per difetto di querela. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 23 giugno 2023 IL CONSIGLI S . IL PRESIDENTE Sergio Strani DEPOSITATO IN CANCELLA