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Sentenza — n. 33559/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal on fraud, citing procedural timeliness and admissibility of private investigator statements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible regarding a fraud conviction against an insurance company. The defendants argued for the tardiness of the complaint and the inadmissibility of statements made to a private investigator, but the court rejected these claims. The court ruled that the complaint's timeliness is a matter of fact precluded from review at this stage and that private investigator activities remain admissible even before formal criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 391, comma 3 cod. proc. pen.: The timeliness of a complaint is a factual issue not reviewable by the Court of Cassation, and statements to a private investigator remain admissible evidence regardless of whether formal investigative statutes were activated.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility tardiness of complaint private investigator statements fraud in insurance procedural timeliness review truffa all'assicurazione assicuratore infortuni lacuna assicurativa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, che, in tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod.
Art. 391, comma 3 cod. proc. pen.
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato Costanzo all'investigatore privato, non essendo state rispettate le forme previste dall'art. 391, comma 3, cod.
Art. 642 cod. pen.
Fermo restando che, secondo i pacifici principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, che, in tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod.
art. 642 cod. pen
Fermo restando che, secondo i pacifici principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin
Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, Colella
Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti
pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) Ferrara Luigi, nato a Villaricca il 15/11/1976, 2) Costanzo Patrizio, nato a Napoli il 19/03/1969, avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 7 giugno 2021, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, in relazione al reato di truffa ad uno compagnia assicurativa commessa simulando la verificazione di un sinistro stradale.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto. Deducono:

1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato la tardività della querela, tenuto conto che la compagnia assicurativa avrebbe avuto piena contezza dell'illecito fin dal 15 luglio 2018 (in esito ai primi accertamenti dell'agenzia investigativa), a fronte di una querela presentata il 26 novembre 2018;

2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato Costanzo all'investigatore privato, non essendo state rispettate le forme previste dall'art. 391, comma 3, cod. proc. pen.;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il tecnico che aveva testimoniato al processo sui rilevamenti del GPS, avrebbe lasciato delle incertezze in ordine al luogo ove l'autovettura coinvolta nel sinistro si trovava al momento di verificazione dell'evento. Di tale circostanza, decisiva per confortare la tesi difensiva, la Corte non avrebbe tenuto conto;

4) violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente Ferrara Luigi, non essendo stata accertata la paternità del modulo CAI a firma apparente dell'imputato pervenuto alla compagnia assicurativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

ricorstifestamente infondatt e generict 1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, che, in tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il "dies a quo" non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318).

Nel caso in esame, dal resoconto dei fatti contenuto nella sentenza impugnata, risulta che la compagnia assicurativa aveva avuto piena contezza del sinistro solo a seguito delle investigazioni disposte a partire dal luglio del 2018, allorquando erano stati inoltrati i primi documenti inerenti al supposto incidente stradale.Le investigazioni. erano state compendiate nella relazione pervenuta alla compagnia assicurativa il 20 settembre 2018 e la querela, rispetto a tale data, era tempestiva.

2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, dal momento che i ricorrenti non indicano quali tra gli adempimenti previsti dall'art. 391, comma 3, cod. proc. pen. non sarebbero stati rispettati in sede di investigazioni difensive ed avrebbero determinato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente Costanzo prima del processo penale. Fermo restando che, secondo i pacifici principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674).

Inoltre, in tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per l'attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Ghisalberti, Rv. 275286).

3. Il terzo motivo è generico nella misura in cui i ricorrenti non si confrontano con alcuni dati processuali idonei a dimostrare la loro responsabilità, quali il fatto che il Costanzo, nelle dichiarazioni rese all'investigatore privato, aveva negato di conoscere l'investitore quando invece intercorreva un rapporto di affinità con il Ferrara ed il dato medico legale attestante l'incompatibilità delle lesioni riportate dal Costanzo con la verificazione del sinistro. In ogni caso, la ricostruzione delle due sentenze di merito dimostra anche che i rilevamenti GPS avevano dato contezza del fatto che l'automobile coinvolta nel presunto sinistro non potesse trovarsi nel luogo dell'evento essendo rimasta distante per oltre 11 chilometri, circostanza che non permetteva di dare rilevanza ad eventuali errori del sistema GPS, che non aveva neanche rilevato eventi traumatici a carico del mezzo.

4. Il quarto motivo, inerente alla sola posizione del Ferrara, è manifestamente infondato poiché risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato non aveva mai disconosciuto la firma apposta sul modello CAI inviato alla compagnia assicurativa, circostanza valorizzata dalla Corte, in uno al suo rapporto di affinità con il Costanzo, per dimostrare la sua complicità nella commissione del fatto, secondo l'insindacabile giudizio della Corte in quanto privo di vizi logico :giuridici rilevabili in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.06.2023 Il Consigliere estensore Il Pres