Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33551/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of interest due to recidivism being subvalent to mitigating factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant challenged the confirmation of recidivism, arguing it was not contested in the initial indictment but only in a subsequent immediate trial order. The court ruled that because the recidivism was deemed less significant than general mitigating factors, it had no impact on the sentence, rendering the appeal futile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible for lack of interest when the aggravating circumstance of recidivism is subvalent to mitigating factors, offering no concrete benefit to the defendant.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest appeal recidivism subvalency Italian criminal procedure Supreme Court dismissal procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione altri reati aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016
251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv.
Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019
Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015
277144; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv.
Sez. 4, n. 28230 del 22/06/2022
Sez. 4, n. 28230 del 22/06/2022, Raidich, non massimata; Sez.
Sez. 2, n. 23313 del 24/02/2022
28230 del 22/06/2022, Raidich, non massimata; Sez. 2, n. 23313 del 24/02/2022, Katibi, non massimata).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOURAY ADAMA nato il 19/01/1996 in Gambia avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. TOURAY ADAMA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Bari, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 ottobre 2021, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina e lesioni personali.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la mancata contestazione della recidiva. La recidiva è stata ritenuta dai giudici di merito nonostante la stessa non risulti contestata nel capo di imputazione riportato nella richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico Ministero e nell'intestazione delle sentenze di primo e secondo grado ma esclusivamente nel decreto di giudizio immediato emesso in data 25 febbraio 2021. La Corte di merito, a fronte di tale specifica doglianza, si è limitata ad affermare che «alla luce delle risultanze del casellario giudiziale, la recidiva è stata correttamente contestata con il decreto di giudizio immediato e ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure» (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. La doglianza è dedotta in carenza di interesse. Le Sezioni Unite penali hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 - 01). In tale prospettiva si intende dare continuità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa, come nel caso di specie, sia stata già ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019 Rv. 277144; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803;

Sez. 4, n. 28230 del 22/06/2022, Raidich, non massimata; Sez. 2, n. 23313 del 24/02/2022, Katibi, non massimata). L'interesse all'impugnazione, dunque, deve presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, che si realizzano quando, con l'impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Tali caratteristiche mancano nel caso in esame, visto che l'imputato non otterrebbe alcun vantaggio attuale e concreto dalla esclusione della recidiva che, essendo stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, non ha avuto alcuna incidenza quanto al trattamento sanzionatorio.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il