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Sentenza — n. 33550/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33550/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33550/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pattusi Mario, Caldaras Gianni, Nikolic Michael e Gandiglio Pietro, per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 07/06/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha riformato la sentenza in data 29/01/2019 del G.i.p. del Tribunale di Urbino, riducendo la pena loro inflitta per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso, ricettazione, oltre che per tre furti aggravati. Deducono:

Regesto Legislator

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art. 192 cod.proc.pen, art. 628 cod.pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 33550/2023 — snpen · Corte di Cassazione: NIKOLIC Michael.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rapina. Con l'unico motivo del ricorso originario Nikolic sostiene l'assenza del necessario rapporto di immediatezza tra il furto e l'azione violenta, in ragione dei tempi e dei luoghi in cui l'uno e l'altro venivano realizzati. 3.2. Sono pervenuti motivi aggiunti con i quali vengono denunciati il travisamento delle emergenze procedimentali, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al dolo eventuale e al concorso nel reato, la violazione di legge in ordine al pedinamento elettronico, la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. e del principio di ragionevole dubbio e vizio di motivazione in relazione al significato di localizzazione attribuito ai tabulati telefonici.

Parole chiave

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delitto di fuga sorpasso non consentito reati contro la libertà personale infrazione privilegiata guida senza autorizzazione rapina

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod.proc.pen
art. 628 cod.pen
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GANDIGLIO PIETRO nato il 24/12/1975 a ROMA CALDARAS GIANNI nato il 22/06/1972 a ROMA NIKOLIC MICHAEL nato il 13/09/1994 a ROMA PATTUSI MARIO nato il 03/09/1979 a ROMA avverso la sentenza in data 07/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI AN- CONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: L'Avvocata ANGELA PORCELLI, nell'interesse di NIKOLIC MICHAEL, L'Avvocato ENRICO DE CRESCENZO COSTI nell'interesse di CALDARAS GIANNI e di PATTUSI ENRICO e l'Avvocato ANTONIO STELLATO, i quali tutti hanno illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi e hanno insistito per il loro accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Pattusi Mario, Caldaras Gianni, Nikolic Michael e Gandiglio Pietro, per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 07/06/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha riformato la sentenza in data 29/01/2019 del G.i.p. del Tribunale di Urbino, riducendo la pena loro inflitta per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso, ricettazione, oltre che per tre furti aggravati. Deducono:

2. PATTUSI Mario e CALDARAS Gianni. 2.1. Violazione di legge in relazione alla configurabilità della rapina impropria, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della violenza alla persona. Dopo avere illustrato le modalità del fatto, i ricorrenti sostengono che nell'azione di fuga non vi è stata alcuna compressione o limitazione della libertà di azione dei Carabinieri in occasione della manovra messa in atto dagli imputati a bordo della Mercedes, da quando è stata accerchiata a quando è venuta in contatto con l'autovettura FIAt Punt dei militari.

Negano, dunque, la configurabilità della rapina, non essendo a tal fine sufficiente il rischio di una collisione e avendo riguardo al dolo doppiamente specifico richiesto per la sussistenza del reato in questione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della rapina impropria, mancando il requisito dell'immediatezza dell'azione volta ad assicurare l'impunità. Anche in questo caso, dopo la ricostruzione del fatto, i ricorrenti sostengono che nel caso in esame manca il necessario rapporto di immediatezza tra la sottrazione e l'azione diretta a guadagnarsi l'impunità, in quanto è la stessa Corte di appello che osserva che l'attività d'inseguimento da parte dei Carabinieri non ha avuto inizio subito dopo la percezione del reato da parte degli stessi militari.

Si aggiunge che l'unitarietà del fatto è interrotta anche dal fatto che gli imputati hanno sostato in un bar, dove venivano in effetti fermati dai Carabinieri, così dimostrando di non avere consapevolezza di essere inseguiti. Aggiungono che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza di una condizione di quasi flagranza, particolarmente nei confronti di Pattusi e Caldaras. 2.3. Violazione di legge quanto al concorso di Caldaras, soggetto trasportato nell'azione realizzata dal conducente della Mercedes. In questo caso si evidenzia che l'azione violenta è stata realizzata dal conducente dell'autovettura, sulla quale Caldaras viaggiava come passeggero, con la conseguente mancanza della prova dell'adesione dell'imputato alla condotta altrui e, dunque, del suo concorso nel reato di rapina. 2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva. Secondo i ricorrenti la motivazione sulla recidiva è connotata dall'apparenza, perché non soddisfa i criteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali.

3. NIKOLIC Michael.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rapina. Con l'unico motivo del ricorso originario Nikolic sostiene l'assenza del necessario rapporto di immediatezza tra il furto e l'azione violenta, in ragione dei tempi e dei luoghi in cui l'uno e l'altro venivano realizzati. 3.2. Sono pervenuti motivi aggiunti con i quali vengono denunciati il travisamento delle emergenze procedimentali, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al dolo eventuale e al concorso nel reato, la violazione di legge in ordine al pedinamento elettronico, la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. e del principio di ragionevole dubbio e vizio di motivazione in relazione al significato di localizzazione attribuito ai tabulati telefonici.

4. GANDIGLIO Pietro. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai requisiti della rapina impropria e in riferimento alla partecipazione di Gandiglio. Anche Gandiglio sviluppa i temi visti nel ricorso di Pattusi e Caldars quanto alla nozione di inseguimento utile a ritenere la quasi flagranza del reato e sulla consapevolezza dei rei di essere inseguiti, visto che i loro movimenti venivano monitorati dai Carabinieri tramite il sistema GPS posizionato nella vettura dei coimputati, oltre che sulla partecipazione del passeggero all'azione realizzata dal conducente dell'autovettura.

CONSIDERATO IN FATTO 1. I ricorsi sono inammissibili e possono essere trattati congiuntamente, attesa l'identità delle questioni poste. 1.1. Tutti i ricorsi si rivolgono esclusivamente alla rapina, al cui riguardo si oppone che manca il requisito della violenza alla persona, del rapporto di immediatezza tra azione furtiva e violenza esercitata per garantirsi l'impunità e la partecipazione dei passeggeri all'azione realizzata dal conducente dell'autovettura. Tutti tali temi sono la mera reiterazione dei contenuti dell'atto di appello, esaminati e correttamente risolti dalla Corte di appello.

Invero. 1.1.1. In relazione alla configurabilità della violenza, va premesso che è pacifico che la Mercedes su cui viaggiavano gli imputati era stata accerchiata dalle autovetture dei Carabinieri e costretta a fermarsi e che, nel tentativo di sfuggire, veniva riavviata la marcia della stessa Mercedes, che andava a forzare il blocco dirigendosi contro una delle vetture della forza dell'ordine, contro cui collideva. Secondo i ricorrenti tale azione non configura una violenza alla persona, in quanto aveva solo realizzato danni contro l'autovettura dei Carabinieri.

L'assunto difensivo non considera che il concetto di "violenza", rilevante ex art. 628 cod.pen., non va inteso soltanto nel senso ristretto di esplicazione di un'energia fisica direttamente sulla persona, ovvero come "violenza fisica", consistente nell'azione materiale, dinamicamente esercitata sulla persona offesa, da parte dell'agente o del concorrente, allo scopo di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero di procurare a sé o ad altri l'impunità. In tale concetto di violenza rientra anche la condotta violenta che, pur esercitata sulla cosa, si riverberi necessariamente sulla persona, così come accade nel caso in esame, dove l'urto violento e volontario contro l'autovettura coinvolge senz'altro le persone che quell'autovettura occupano, non potendosi operare una scissione tra l'autovettura e suoi occupanti, che costituiscono un tutt'uno cui l'azione violenta si rivolge, atteso che chi provoca volontariamente lo scontro è ben consapevole che la violenza esercitata sull'autovettura si produce anche sugli occupanti la stessa. 1.1.2.

Quanto al rapporto di immediatezza tra azione furtiva e azione violenta, i ricorrenti fanno leva sul tempo decorso tra e l'uno e l'altro e sui luoghi dei loro rispettivi accadimenti. Va rilevato, tuttavia, che la questione non veniva sollevata davanti al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

Tanto più nel caso in esame, dove la questione sollevata dai ricorrenti suppone un accertamento in punto di fatto circa i tempi e i luoghi del furto e della violenza ovvero del monitaraggio dell'autovettura tramite GPS. 1.1.3. Quanto alla partecipazione dei passeggeri all'azione realizzata dal conducente, i giudici della doppia sentenza conforme hanno ritenuto la loro adesione all'azione violenta sulla base della condotta da loro tenuta immediatamente dopo l'urto, quando si davano alla fuga, addirittura guadando un fiume, «circostanza che dimostra -scrivono i giudici- come il proposito di sottrarsi all'arresto e procurarsi l'impunità fosse condivisa da tutto il gruppo e come ognuno fosse pronto ad ogni azione pur di conseguirlo».

A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01).

Da qui l'inammissibilità dei ricorsi.

2. Gli ulteriori temi sviluppati con i motivi aggiunti presentati dall'Avvocata Porcelli sono inammissibili perché introducono questioni ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso originario, ora dichiarati inammissibili. Va ricordato, infatti, che «I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originar», (Sez. 6, Sentenza n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 — 01).

2. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e cond