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Sentenza — n. 33543/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal citing procedural nullity waiver, insufficient expert renewal, and specific intent requirements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims of procedural nullity, lack of expert renewal, and insufficient reasoning. The appellant argued that service of process was invalid due to incorrect domicile and that a new expert report was required to assess counterfeit goods. The court ruled that the procedural defect was cured if the defendant could exercise their defense rights, the appellate judge's decision on the expert was unassessable if logically motivated, and the specific intent for the crime of negligent acquisition was not proven by the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 180, 182, 183, 184 cod. proc. pen.; Art. 712 cod. pen.; The procedural nullity of service of process is cured if the defendant could exercise their defense rights and the defect is raised timely; a request for expert renewal in an appeal is only granted if the judge cannot decide based on existing records, and the appellate court's reasoning on such matters is unassessable if logically sound.

Parole chiave

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procedural nullity waiver service of process defect expert report renewal negligent acquisition crime conditional sentence suspension appellate court reasoning defense rights exercise contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 180 cod. proc. pen.
182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182 cod. proc. pen.
Da ciò discende l'inammissibilità del motivo di doglianza, in quanto «le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (...), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art.
Art. 183 cod. proc. pen.
184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art.
Art. 184 cod. proc. pen.
Art. 712 cod. pen.
L'impugnazione censura la motivazione anche con riguardo alla ritenuta insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen.
Art. 164 cod. pen.
Art. 168 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 712 cod.pen
L'impugnazione censura la motivazione anche con riguardo alla ritenuta insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen.
art. 180 cod. proc. pen
182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 48916 del 01/10/2018
Sez. 6, Sentenza n. 490 del 02/12/2016
274183 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 490 del 02/12/2016 Ud., dep.
Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013
ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017
257062 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KEBE MAYORO nato il 04/03/1956 in SENEGAL avverso la sentenza in data 07/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI SA- LERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato FRANCESCO ANELLI che, in sostituzione dell'Avvocato VINCENZO VEGLIANTE, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Kebe Mayoro, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte di appello di Salerno, che ha riformato la sentenza in data 09/09/2020 del Tribunale di Salerno, riconoscendo circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen.. Deduce:1.1. Inosservanza di norma processuale. Il ricorrente denuncia la nullità della notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello, in quanto eseguita presso il difensore, erroneamente indicato quale domiciliatario, mentre l'imputato nel 2017 aveva eletto domicilio presso la propria residenza sita in via Ostaglio n. 7, con revoca di ogni altra diversa elezione di domicilio.

Da qui la denuncia di nullità degli atti successivi al decreto di citazione a giudizio, ivi compresa la sentenza oggi impugnata. 1.2. Inosservanza di norma processuale. Il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con il conferimento di una perizia al fine di valutare la falsità dei beni oggetto di reato. Si lamenta dell'insufficienza della motivazione a tale riguardo. 1.3. Vizio di motivazione. L'impugnazione censura la motivazione anche con riguardo alla ritenuta insussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen. e alla negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur non emergendo elementi a ciò ostativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto alla dedotta nullità del decreto di citazione nel giudizio di appello, va richiamato il non contrastato orientamento secondo il quale «la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.

», (Sez. 5 - , Sentenza n. 48916 del 01/10/2018, 0. Rv. 274183 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 490 del 02/12/2016 Ud., dep. il 2017, Mercuri, Rv. 268809 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431 - 01). Il principio di diritto ora enunciato è stato dettato anche in fattispecie sovrapponibile a quella in esame con la Sentenza n. 15081 del 08/04/2010 (Sez. 4„ Cusmano, Rv. 247033 - 01) in occasione della quale la Corte ha ritenuto sanata la nullità, in quanto, tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato, la notificazione non era stata inidonea a determinare la effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo ed il difensore comparso all'udienza dibattimentale nulla aveva eccepito al riguardo.Tanto è accaduto anche nel caso in scrutinio.

Invero, dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della doglianza, è emerso che il difensore, con PEC in data 23/06/2022, ha chiesto la trattazione orale del processo; che -a tal fine- veniva fissata l'udienza del 28/06/2022 nella quale il difensore -per il tramite di un sostituto- dichiarava di aderire all'astensione dalle udienze indetto dalle Camere penali; che il difensore di fiducia -Avvocato Vincenzo Vegliante- pur presente alla successiva udienza del 07/10/2022, non sollevava alcuna questione, doglianza o eccezione circa la validità della notificazione all'imputazione del decreto di citazione nel giudizio di appello.

Da ciò discende l'inammissibilità del motivo di doglianza, in quanto «le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (...), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità», (Sez. 2, Sentenza n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01). 1.2. Con riguardo alla censura relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). A tale preliminare e assorbente rilievo, va aggiunto che, con specifico riguardo alla perizia, è stato altresì precisato che «nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, Rv. 273653).

Alla luce di ciò, la sentenza risulta incensurabile, visto che la Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che la perizia non fosse necessaria, evidenziando la grossolanità del falso, riconosciuto dagli operanti della Polizia giudiziaria, dotati di specifiche competenze al riguardo. Da tanto discende la manifesta infondatezza del motivo. 1.4. Quanto alla configurabilità della contravvenzione dell'incauto acquisto, il ricorrente trascura di considerare che tale reato presuppone che sia data spiegazione della provenienza del bene e delle modalità dell'acquisto.Infatti, per stabilire l'eventuale sussistenza del reato di cui all'art. 712 cod.pen., è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell'acquisto perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose.

Al contrario, la mancanza di indicazioni circa la causa della disponibilità di un bene provento di reato fa ricadere la fattispecie nel paradigma della ricettazione Nel caso in esame l'imputato non ha mai allegato alcunché circa la provenienza delle borse contraffatte, così mancando un requisito richiesto ai fini dell'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 712 cod.pen.. Da ciò il difetto di specificità del motivo e, comunque, la manifesta infondatezza. 1.5. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto, ha espresso una puntuale motivazione in relazione alla negazione della sospensione condizionale della pena, osservando che l'imputato era stato condannato due volte a pena già condizionalmente sospese, così che non si poteva riconoscere il beneficio.

La presenza di una motivazione in punto di sospensione condizionale della pena -peraltro in osservanza degli artt. 164 e 168 cod.pen.- risalta la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione sul punto.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di